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Ordinanza — n. 184/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects its own order by removing an extra judge's name due to a material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 184/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a correction to its previous order regarding the composition of the judging panel. The procedural error involved listing an additional judge, Cons. Chiara Besso Marcheis, who was not part of the actual collegium. The court ruled that this constituted a classic material error under Article 391 bis of the Code of Civil Procedure, mandating the removal of the incorrect name.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct its own orders when a material error, such as the erroneous inclusion of a judge's name in the collegium composition, is identified, thereby restoring the correct procedural structure.

Parole chiave

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material error correction collegium composition error self-correction of order Article 391 bis CPC procedural rectification sviamento della giustizia correzione di errore materiale vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Chiara Besso Marcheis); ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione; che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore; visto l'art. 391 bis cpc;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 4925/2022, pubblicata il 15.2.2022 nel giudizio promosso da RAMUNNO SARA rappresentata e difesa dagli Avvocati LAURA TASSONE e UMBERTO LA COMMARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Tassone, in ROMA, VIA ARCHIMEDE 72 ricorrente - contro CO.GE.SY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Berliri e Costanza Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D.

CHELINI 5 - controricorrente - BOREA 89 UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Berliri e Costanza Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - controricorrente — AMATO FRANCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabrizio Berliri e Costanza Nucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - controricorrente — FERRARESI FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola Elmi e Gianfranco Paneri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesi i, in ROMA;

VIA EMANUELE GIANTURCO 6 - controricorrente — EDIL MEGA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Rotondi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Luca E. Florio, in ROMA, VIA CHIANA 97 - con troricorrente — ICOR 80 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Roberto Del fiore, - con troricorrente — 01.2AviN, .17"y Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1.12.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 4925/2022 di questa Corte essendo stato indicato, tra i componenti del Collegio giudicante, un magistrato in più (il cons. Chiara Besso Marcheis); ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione; che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore; visto l'art. 391 bis cpc;

P.Q.M.

ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 4925/2022 nella parte relativa alla composizione del Collegio eliminandosi, nell'intestazione, il nominativo del "cons. Chiara Besso Marcheis". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.