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Ordinanza — n. 172/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as revocatory action facts are reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 172/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual findings regarding the revocatory action. The appellants argued that the court failed to prove specific fraud, claiming the donation occurred before the debt arose. The court ruled that questions of fact and the allocation of the burden of proof belong exclusively to the trial judge and cannot be reviewed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; The court's review of a cassation appeal is limited to legal errors, excluding the examination of factual findings and the distribution of the burden of proof which are reserved for the trial judge.

Parole chiave

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revocatory action burden of proof factual findings cassation review specific fraud civil procedure appellate jurisdiction danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., mancato accertamento dell’anteriorità del credito rispetto agli atti di donazione – i Ric.
art. 2901 c.c
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., mancato accertamento dell’anteriorità del credito rispetto agli atti di donazione – i Ric.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24898-2021 proposto da: DIPACE GRAZIANO, BARILE TERESA, DIPACE PASQUALE, DIPACE LUIGI CASSIO TELESFORO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA VARRONE 9, pec: -ricorrenti - contro BITETTI FREDERICO, MARINACCIO ANTONIO; -intimati - avverso la sentenza n. 1192/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2021; Ric. 2021 n. 24898 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Gli avvocati Federico Bitetti e Antonio Marinaccio, attesa l’esistenza di un credito di € 61.351,68 nei confronti di Teresa Barile a titolo di compenso per numerosi incarichi professionali non onorati, convennero davanti al Tribunale di Foggia la stessa Barile e i di lei figli, Graziano Dipace, Pasquale Dipace e Luigi Cassio Dipace, per sentir dichiarare in revocatoria l’inefficacia di atti di disposizione patrimoniale con i quali la Barile aveva donato ai propri figli tutti i cespiti patrimoniali ad essa intestati; la Barile, nel costituirsi in giudizio, formulò tre domande riconvenzionali; il Tribunale adito, all’esito di istruttoria, accolse la domanda principale, dichiarando l’inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale e rigettò le riconvenzionali. la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 23/6/2021, ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti alle spese; per quanto ancora di interesse in questa sede la corte di merito ha confermato l’esistenza del credito, la sussistenza dell’eventus dmani, la scientia fraudis, l’inesistenza di altre residualità patrimoniale in capo alla debitrice che potessero soddisfare le ragioni creditorie; avverso la sentenza Teresa Barile, Graziano Dipace, Pasquale Dipace e Luigi Cassio Dipace hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; nessuno ha resistito al ricorso.

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., mancato accertamento dell’anteriorità del credito rispetto agli atti di donazione – i Ric. 2021 n. 24898 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -3- ricorrenti contestano che la sentenza abbia ritenuto che gli atti di donazione fossero successivi al sorgere del credito quando essi sarebbero stati, invero, anteriori; e, in quanto anteriori, i giudici di merito avrebbero dovuto raggiungere la prova del dolo specifico sia del debitore principale sia del terzo mentre nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta alcuna prova circa i presupposti richiesti per la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi, specie in ordine all’elemento soggettivo; il motivo è inammissibile perché verte sull’assolvimento dell’onere probatorio circa i presupposti di fatto dell’azione revocatoria e dunque sul giudizio di fatto riservato al giudice del merito, che in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo per provvedere sulle spese; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla spese; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civil