Cassation appeal dismissed for lack of clarity except for excessive court costs which are allowed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its obscurity and failure to clearly identify the specific judgment under review. While the applicant's arguments regarding procedural violations and lack of standing were rejected as unclear, the court found the claim regarding excessive court costs to be valid. Consequently, the appeal was dismissed in part, the specific judgment was quashed regarding the costs, and the case was remanded for a new decision on that issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3, 4 e 6 c.p.c.; Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e chiaro; la mancata esposizione dei fatti e del provvedimento impugnato rende il ricorso inammissibile, salvo che non emergano eccezioni fondate come la liquidazione eccessiva delle spese.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5481-2022 proposto da: PALMIERI DAVIDE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro COMUNE ROCCO BRIANTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ELENA ORFANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2022 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO. Il Relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: Osserva L’avvocato Davide Palmieri, in proprio, dopo avere in incipit enunciato di volere ricorrere avverso la sentenza d’appello del Tribunale di Monza n. 178 del 25/1/2022, narra di una vicenda nella quale sarebbe stato fatto oggetto di rilievi da parte della Polizia locale, per non avere esibito il certificato di assicurazione del veicolo dal medesimo condotto, aggiungendo giudizi personali sull’accadimento (nega di non avere avuto copertura assicurativa e addebita agli agenti di non avere saputo “installare un posto di blocco decente”).
Precisa che davanti al competente Giudice di pace era risultato vittorioso e che aveva proposto appello per le spese. Indi espone di una opposizione a precetto di Antonella Zatta, iscritta a ruolo davanti al Giudice di pace di Monza, cui era conseguita condanna dell’opponente vittoriosa in favore della “totalmente soccombente Benegiacomo”; dell’impugnazione di Antonella Zatta davanti al Tribunale, cui era seguita dichiarazione d’interruzione del processo, “seguendo quanto verbalizzato dall’avv. Gianola per la Benegiacomo, e cadendo in errore; poi -re melius perpensa -procedeva a rimettere la causa sul ruolo motu proprio, e quindi la tratteneva in decisione, assegnando i termini di legge.
Infine pronunciava la sentenza 1779/2020 del 21 dicembre 2020 che qui si impugna per i sottoestesi motivi”. Enunciato il primo motivo (violazione dell’art. 82 e segg. cod. proc. civ., per essere stato reputato esso esponente privo di ius postulandi), viene riportato stralcio di atto di costituzione davanti alla Corte d’appello di Milano, in una causa che vedeva appellante il Palmieri e appellato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza. Con il secondo motivo (sospensione necessaria per la querela di falso, violazione dell’art.221 cod. proc. civ.) il ricorrente assume la sussistenza della copertura assicurativa.
Con il terzo denuncia la violazione del d.m. n. 55/2014, assumendo che le spese liquidate superavano il massimo legale. Con il quarto denuncia violazione della artt. 112 e 91 cod. proc. civ., per essere stato condannato a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria pur non essendo risultato soccombente. Il ricorso risulta oscuro e indecifrabile, a cominciare dalla sentenza in questa sede impugnata (se la 178/2022 del Tribunale di Monza o la 1779/2020 della Corte d’appello di Milano). Vengono intrecciate inestricabilmente due vicende giudiziarie, di cui una non supportata dalla sentenza prodotta.
Vengono esposte doglianze in fatto e in diritto del tutto inconferenti rispetto all’epilogo di primo grado, rimasto integro all’esito del giudizio d’appello (chiesto solo dal Palmieri) e, in particolare a riguardo della copertura assicurativa. Da quanto esposto deriva l’inammissibilità del ricorso. I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Sez. 5, n. 29093, 13/11/2018, Rv. 651277).
Anche assai di recente si è chiarito che Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 6611, 01/03/2022, Rv. 664046).
Alla mancata esposizione non può che assimilarsi una esposizione confusa, contraddittoria e promiscua, dalla quale non è dato trarre neppure quale sia la sentenza che si intenda impugnare. Inoltre, nel caso in esame, anche i motivinon risultano tutti univocamente indirizzati verso una sola delle sentenze predette. Invero, la Corte non può sostituirsi al ricorrente, immaginandone il pensiero e ricostruendo l’ordito mancante del ricorso o eliminando quello improprio ed estraneo allo stesso. Il Collegio condivide la proposta del relatore (mancando una sintetica e soprattutto una chiara esposizione della vicendanonché la comprensione della ratio decidendi),salvo che in relazione al terzo motivo.
Ed infatti,in esso è dato cogliere che il valore della causa era di € 422,00, corrispondente alla sanzione amministrativa applicata per non aver ottemperato all’ordine di esibire presso la Polizia municipale i documenti richiesti (assicurazione per il rischio da responsabilità civile e attestato di revisione del veicolo). Ciò posto la liquidazione delle spese in € 1.500,00 risulta superiore al massimo di legge preveduto per lo scaglione di riferimento e, di conseguenza, il terzo motivo va accolto, in quanto fondato. Ciò posto, in relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata con rinvio.
Il Giudice del rinvio(Tribunale di Monza in persona di altro magistrato)regolerà anche le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tr