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Ordinanza — n. 141/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness due to null notification and lack of statutory grounds for fee compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 141/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible primarily on grounds of tardiness, noting the judgment was never properly notified to the appellant. The appellant argued the lower court erred in compensating litigation expenses without meeting statutory requirements, while the opposing party contended the appeal was time-barred. The Court ruled that despite the nullity of the initial notification, no renewal was ordered because the outcome was already determined, and the appeal exceeded the permissible time limits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The appeal is inadmissible for tardiness when the notification was null but no renewal is ordered due to a determined outcome, and the filing period has expired.

Parole chiave

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tardiness of appeal null notification litigation expenses compensation of costs cassation admissibility execution opposition procedural deadlines ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, nr. 73
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845
73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106; la notificazione è in tal caso dunque nulla e rinnovabile (Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845 e succ.
Cass., 17/06/2019, n. 16141
conf.), ma non deve disporsi tale rinnovazione atteso l'esito univoco del giudizio (Cass., 17/06/2019, n. 16141, Cass., 11/03/2020, n.
Cass., 11/03/2020, n. 6924
16141, Cass., 11/03/2020, n. 6924, Cass., 06/07/2021, n.
Cass., 06/07/2021, n. 19019
Cass., 24/03/2017, n. 7706
Cass., 05/06/2020, n. 10661
Cass., 05/06/2020, n. 10661); ne discende ulteriormente che il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata il 12 aprile 2021, e mai notificata, e il gravame è stato notificato il 12 novembre 2021; non deve disporsi sulle spese in assenza di difese dell'amministrazione;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29522-2021 proposto da: BARBARINO DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1554/2021 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 29522 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che Riscossione Sicilia S.p.a. proponeva opposizione esecutiva all'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di un pignoramento presso terzi promosso in suo danno dall'avvocato Domenico Barbarino, in forza di un provvedimento di liquidazione in forma esecutiva del compenso per l'attività di professionista delegato alle operazioni di vendita e custode in una precedente procedura esecutiva immobiliare; all'esito della fase sommaria, il giudice dell'esecuzione, revocata l'ordinanza di sospensione, disponeva l'assegnazione delle somme pignorate e assegnava un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;

Barbarino proponeva istanza di correzione di errore materiale in riferimento alla mancata liquidazione dei compensi inerenti alla fase cautelare; con distinto provvedimento il giudice dell'esecuzione liquidava i suddetti compensi; Domenico Barbarino, al fine di contestare l'ammontare dell'importo liquidato, iscriveva a ruolo l'originaria opposizione esecutiva; il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e rideterminava i compensi per la fase sommaria, compensando per le spese del giudizio così definito, in ragione della non imputabilità dell'errore liquidatorio alla parte soccombente; avverso questa decisione ricorre per cassazione Domenico Barbarino articolando un unico motivo di ricorso;

è rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate Riscossone, succeduta a Riscossione Sicilia s.p.a.; Rilevato che con il ricorso si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ. poiché il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese di giudizio in mancanza dei presupposti normativi, con motivazione al contempo illogica, erronea e contraddittoria, senza chiarire la ragione grave ed eccezionale che avrebbe potuto giustificare una deroga al principio di soccombenza;Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per tardività; va premesso che la notifica del ricorso è stata irritualmente effettuata presso il difensore domiciliatario, in fase di merito, dell'ente Riscossione Sicilia, estinto con successione universale in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ex art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, nr. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106; la notificazione è in tal caso dunque nulla e rinnovabile (Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845 e succ. conf.), ma non deve disporsi tale rinnovazione atteso l'esito univoco del giudizio (Cass., 17/06/2019, n. 16141, Cass., 11/03/2020, n. 6924, Cass., 06/07/2021, n. 19019); ciò posto, il giudice di merito ha qualificato espressamente la domanda in termini di opposizione esecutiva, specificando che Barbarino aveva iscritto l'originaria causa di opposizione per far valere le sue pretese sulle spese di fase sommaria; più precisamente si trattava di opposizione agli atti, pertanto ricorribile per cassazione, poiché avverso ordinanza di assegnazione all'esito di un pignoramento presso terzi (v., ad esempio, Cass., 24/03/2017, n. 7706); ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d. sospensione feriale dei termini, pur quando si discuta di un provvedimento quale quello sulle spese, in quanto accessorio (cfr.

Cass., 05/06/2020, n. 10661); ne discende ulteriormente che il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata pubblicata il 12 aprile 2021, e mai notificata, e il gravame è stato notificato il 12 novembre 2021; non deve disporsi sulle spese in assenza di difese dell'amministrazione;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così de