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Ordinanza — n. 137/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late filing when labor procedure rules apply to opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 137/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carmela Trentino's appeal against a fine imposed by the Metropolitan City of Catania for unauthorized construction in a natural reserve. Although the first-instance opposition was filed under labor procedure rules, the appellant submitted the appeal via summons (atto di citazione) after the statutory deadline for a formal appeal (ricorso) had expired. The court held that when labor procedure governs the initial opposition, the appeal must strictly follow the civil procedure rules for appeals, making the late submission of a summons inadmissible regardless of the initial procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 D.Lgs. 150/2011; Art. 434 c.p.c.: When an opposition proceeding is conducted under labor procedure rules, the subsequent appeal must be filed via ricorso within thirty days of notification; a late summons is inadmissible.

Parole chiave

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labor procedure rules opposition proceedings late appeal filing inadmissible appeal natural reserve fine procedural deadline summons vs ricorso contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 D.Lgs. 150/2011
Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 6, comma 10, del d.lgs.
Art. 434 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
150/2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata della parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità, perché tardivo, dell'appello proposto con atto di citazione e non Ric.
Art. 4, comma 2 D.Lgs. 150/2011
Ed è anche vero l'art. 4, comma 2, del d.lgs.
Art. 327 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 434 c.p
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 722 del 2022
Cass. n. 186 del 2020
Cass. n. 9847 del 2020
Cass. n. 21153 del 2021
Cass. n. 21153 del 2021; Cass.
Cass. n. 25061 del 2015
21153 del 2021; Cass. n. 25061 del 2015), né che (come ha Ric.
Ric. 2022 n. 5946 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022
25061 del 2015), né che (come ha Ric. 2022 n. 5946 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 dedotto la ricorrente) l'inammissibilità sia stata dichiarata dalla corte d'appello oltre la "prima udienza", in mancanza di una norma che lo imponga a pena di nullità, come tale non potendosi considerare l'art.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso 5946/2022 proposto da: TRENTINO CARMELA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO MARIA MILLESOLI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1557/2021 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositata il 19/7/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello che Carmela Trentino aveva proposto, con atto di citazione notificato 1'11/9/2020, avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato l'opposizione che la stessa aveva proposto avverso l'ordinanza ingiunzione della Città Metropolitana di Catania che, in data 8/3/2017, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di C. 1.721,52 per aver abusivamente realizzato una nuova costruzione in una riserva naturale in violazione dell'art. 5 lett.

b) del d.a. n. 824/1987. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver affermato che: - il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è regolato dal rito del lavoro, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, e che l'appello dev'essere, quindi, proposto con ricorso nei modi e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.; - ove il gravame è stato erroneamente proposto con atto di citazione, quest'ultima dev'essere non solo notificata ma anche depositata entro il termine di impugnazione; ha rilevato, quanto al caso in esame, che, nonostante l'adozione in primo grado del rito del lavoro, l'appellante aveva notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio d'appello in data 11/9/2020, e cioè prima della scadenza del relativo termine (a seguito della sospensione dei termini per il periodo feriale e per effetto della pandemia di covid-19) il 15/9/2020, ma la causa era stata iscritta al ruolo solo in data 22/9/2020, e cioè dopo lo scadenza dello stesso, e che l'appello proposto era, dunque, tardivo. 1.3.

Carmela Trentino, con ricorso notificato in data 18/2/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. La Città Metropolitana di Catania è rimasta intimata. 1.5. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata della parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità, perché tardivo, dell'appello proposto con atto di citazione e non Ric. 2022 n. 5946 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 con ricorso, senza, tuttavia, considerare che, in caso di introduzione di un procedimento con rito errato, l'atto introduttivo produce gli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri secondo il rito erroneamente scelto dalla parte. 2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello non entro il temine previsto dalla legge, e cioè alla prima udienza, ma solo dopo la trattazione della causa, con la conseguente sanatoria a norma dell'art. 156, comma 3°, c.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo al quale era destinato, e cioè di consentire il regolare contradditorio tra le parti. 3.1.

I motivi sono infondati. Non v'è dubbio che, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte, e che tale piena sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di Ric. 2022 n. 5946 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Cass.

SU n. 722 del 2022). Ed è anche vero l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 cit. ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo tale mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione (Cass. n. 186 del 2020) e che, ove l'opposizione sia stata erroneamente introdotta con il rito ordinario, il mutamento del rito può essere, pertanto, disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 cit., non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, la tempestività dell'appello dev'essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione anziché quella del suo deposito in cancelleria (Cass.n. 9847 del 2020). 3.2.

Se, però, il giudizio d'opposizione è stato proposto, com'è accaduto nel caso in esame, seguendo, a norma degli artt. 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. n. 150 cit., le regole del rito del lavoro, l'appello avverso la sentenza di primo grado dev'essere proposto, come stabilito dall'art. 434 c.p.c., con ricorso da depositare in cancelleria ed è, quindi, inammissibile ove l'atto sia stato depositato oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che possa sul punto incidere né il fatto che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (cfr.

Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 25061 del 2015), né che (come ha Ric. 2022 n. 5946 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 dedotto la ricorrente) l'inammissibilità sia stata dichiarata dalla corte d'appello oltre la "prima udienza", in mancanza di una norma che lo imponga a pena di nullità, come tale non potendosi considerare l'art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 150 cit., che è applicabile solo al giudizio di primo grado.

4. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato in quanto manifestamente infondato.

5. Nulla per le spese di lite, in difetto di formale resistenza della resistente.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art