Italian court dismisses appeal where party waived arbitration via lawyer statement despite ritual clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Ewings SRL against a lower court ruling that awarded damages to GTP Global Technology Partners. The lower court held that Ewings had waived its right to arbitration through a unilateral statement by its lawyer refusing to accept a proposed arbitrator. The Supreme Court dismissed the appeal because the arbitration clause was deemed ritual, making the waiver valid under contract interpretation principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 808 ter, 817, 819 cod. proc. civ.; A unilateral declaration by a party's lawyer refusing to accept an arbitrator constitutes a valid waiver of a ritual arbitration clause, allowing the ordinary court to adjudicate the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23265-2021 proposto da: EWINGS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 132, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BOTTI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO ZANONATO, CARLO RASIA, LUIGI RUSSO; -ricorrente - nonchè contro GTP GLOBAL TECHNOLOGY PARTNERS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE n. 9 , presso lo studio dell'avvocato LUISA RANUCCI , che la rappresenta e difende;-intimato - avverso la sentenza n. 1667/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO CATALLOZZI. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 14 luglio 2021 il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale avanzata dalla G.T.P. –Global Technology Partners s.r.l. nei confronti della Ewings s.r.l., ritenendo infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata da quest’ultima sul fondamento della esistenza di una clausola arbitrale; - dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice di merito ha disatteso tale eccezionein ragione del fatto che la Ewings s.r.l. aveva rinunciato alla possibilità di definire la controversia mediante giudizio arbitrale, esprimendo la preferenza per la soluzione della stessa dinanzi al giudice ordinario; - avverso tale sentenza la Ewings s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a un unico motivo; -la G.T.P. – Global Technology Partners s.r.l. deposita memoria ; -il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 808 ter, 817 e 819 cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata, in presenza di una clausola arbitrale di natura rituale, ritenuto che tale società, per mezzo del suo legale di fiducia, avesse espresso la volontà di rinunciare ad avvalersi degli effetti di tale clausola; -il motivo è infondato; -va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto sembra ritenere il giudice di merito, va ritenutala natura della ritualità dell’arbitrato previsto dalla clausola compromissoria stipulata dalle parti, avuto riguardo alla assenza di elementi certi da cui desumere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti e alla eccezionalità della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria(cfr.
Cass. 7 agosto 2019, n. 21059; Cass. 7 aprile 2015, n. 6909); - ciò consente l’ammissibil ità del regolamento di competenza in esame che, invece, la opposta qualificazione della clausola compromissoria nel senso della sua previsione di un arbitrato irrituale non consentirebbe (cfr. Cass. 31 luglio 2017, n. 19060; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1158); -ciò posto, il Tribunale ha valutato che la dichiarazione resa stragiudizialmente dal difensore della odierna di ricorrente al legale della controparte, in risposta alla nota di quest’ultima con cui sichiedeva di esprimere l’assenso sulla persona dell’arbitro proposta,secondo cui «l’eventuale controversia tra le parti, pertanto, non potrà che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria»,avesse il significato di una manifestazione divolontà di non voler aderire alla procedura di arbitrato e di risolvere la controversia dinanzi al giudice ordinario; -orbene, una siffatta qualificazione appare coerente con i canoni ermeneutici previsti dalla leggein tema di interpretazione dei contratti, applicabili, in quanto compatibili, anche alledichiarazioni unilaterali di volontà (cfr. , su tale ultimo aspetto,Cass. 6 maggio 2015, n. 9127;
Cass. 20 gennaio 2009, n. 1387), avuto riguardo, in particolare, al tenore letterale della dichiarazione, valutato unitamente al contenuto della dichiarazione proveniente dalla controparte e della quale costituiva risposta; -sotto altro profilo, si osserva che l’odierna ricorrente contesta l’interpretazione della dichiarazione a lei riferibile offerta dal Tribunale contrapponendo una propria interpretazione, di segno opposto, senza tuttavia specificamente censurare quali sarebbero i canoni ermeneutici asseritamente non rispettati; -il ricorso va, dunque, respinto;-le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso