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Ordinanza — n. 113/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific content in the appeal act under Art. 366 n. 6 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 113/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the lower court's rejection of the appeal. The appellant argued that the appellate court failed to examine specific grounds regarding the nature of payments made to the former employee, but the court found these arguments insufficiently detailed. The decision rests on the requirement that an appeal act must explicitly state its content to satisfy the statutory conditions for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: An appeal act is inadmissible if it fails to specify the content of the appealed act, limiting itself to generic references or irrelevant documents.

Parole chiave

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inadmissibility appeal act specific content requirement Art. 366 n. 6 c.p.c. generic reference invalid appellate procedure rules obbligo di restituzione rimborso delle spese di trasporto diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Nullità Motivazione apparente.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto il ricorrente non ha specificato quale fosse il contenuto dell’atto di appello essendosi limitato al richiamo generico di quanto contenuto a pag.
Art. 112 c.p.c.
342 c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, co. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co. 3 c.p.c. e omessa pronuncia ex art.
Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
e omessa pronuncia ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
Art. 375, 376, 380-bis c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla spese; ai sensi dell’art. 13, co.
art. 380 bis c.p
civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
art. 342 c.p
Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.
art. 112 c.p
342 c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza SSUU n. 27199 del 2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26630-2021 proposto da: PALMIERI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ALTAMORE e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: -ricorrente - contro PALMIERI VINCENZO; -intimato - avverso la sentenza n. 1507/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI. Ric. 2021 n. 26630 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -2- Rilevato che:

Francesco Palmieri, titolare della ditta Autotrasporti di Francesco Palmieri, propose opposizione a d un decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento al figlio (suo ex dipendente) Vincenzo Palmieri di un importo a titolo di TFR di € 21.737,86; l’opponente eccepì in compensazione il maggior credito vantato dall’Azienda per anticipazioni prestate al dipendente e chiese la condanna del medesimo a restituire la differenza tra quanto dovuto a titolo di TFR e quanto avuto a titolo di anticipazioni; a seguito di stralcio della controversia sulle anticipazioni da quella relativa al TFR, il Tribunale adito rigettò l’opposizione rilevando che, dagli atti del fascicolo ricostruito, non vi era prova dell’esistenza del contratto che regolasse la presunta dazione delle somme di cui era stata chiesta la restituzione né del loro importo; e che neppure potesse escludersi che le erogazioni fatte a Vincenzo Palmieri fossero state fatte per spirito di liberalità senza alcuna pretesa restitutoria; la Corte d’Appello di Catania, adita da Francesco Palmieri, ha ritenuto l’appello inammissibile condannando l’appellante alle spese del grado; avverso la sentenza Francesco Palmieri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; nessuno ha resistito al ricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Ric. 2021 n. 26630 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -3- Francesco Palmieri ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Nullità Motivazione apparente. Applicazione astratta ed avulsa dalla fattispecie delle regole fissate nella sentenza SSUU n. 27199 del 2017 – il ricorrente contesta la statuizione di inammissibilità dell’appello, rilevando di aver formulato i motivi in modo specifico contrapponendo,a quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, proprie diverse argomentazioni. In particolare deduce di aver eccepito l’errata ricostruzione del fatto e confutato specificamente quanto affermato dalla impugnata sentenza in ordine all’avvenuta dazione di somme per spirito di liberalità, e di aver pertanto soddisfatto quanto statuito da questa Corte in ordine ai requisiti dell’atto di appello. il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto il ricorrente non ha specificato quale fosse il contenuto dell’atto di appello essendosi limitato al richiamo generico di quanto contenuto a pag. 3 dell’atto diappello – senza indicare specificatamente il contenuto dell’atto di appello asseritamente conforme al paradigma di legge - e di quanto esposto nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, atti ininfluenti ai fini dell’integrazione del requisito richiesto dall’art. 342 c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 3 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

– il ricorrente deduce che la corte di merito avrebbe omesso di scrutinare il secondo motivo di appello con il quale l’appellante aveva denunciato l’errata qualificazione in diritto della fattispecie, chiedendo di ritenere operante la compensazione tra Ric. 2021 n. 26630 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -4- quanto dovuto a titolo di TFR e quanto avuto a titolo di anticipazioni. Ad avviso del ricorrente la sentenza non avrebbe fatto alcun cenno alla questione così incorrendo in vizio di omessa pronuncia; il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi in quanto anche il secondo motivo di appello è stato incluso nella valutazione di inammissibilità ex 342 c.p.c. come si evince dall’ultimo capoverso di pag. 5 della impugnata sentenza ove è richiamata la censura relativa alla mancanza di un titolo per le erogazioni che fosse riconducibile ad uncontratto di mutuo; ne consegue che non vi è alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.

Anche a voler riqualificare la censura come violazione dell’art. 342 c.p.c., la censura deve ritenersi generica e non idonea a soddisfare il requisito di autosufficienza del motivo ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. stante il generico richiamo alla pag. 2 dell’atto; conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo per provvedere sulle spese; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla spese; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; Ric. 2021 n. 26630 sez. M3 -ud.