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Ordinanza — n. 95/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation of cassation order regarding condominium fee allocation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 95/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay the associated court costs. The appellant argued that the lower court erred in applying the 'virtual default' rule for litigation expenses because the contested condominium resolution was replaced rather than merely revoked. The court rejected this claim, noting that the appeal focused on a legal interpretation of expense rules rather than a factual error in the lower court's finding that the original resolution was superseded.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 2377, comma 8 c.c.: A revocation appeal is inadmissible when the challenged decision concerns the application of a legal rule regarding litigation expenses rather than a decisive factual error in the reconstruction of the case.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility condominium resolution replacement virtual default rule litigation expenses allocation factual versus legal error condono delle spese procedurali validità della clausola arbitrale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis cod. proc. civ.
La Corte, letto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., da Ciccariello Antonio per ottenere la revocazione dell ’ ordinanza della Corte di Cassazione n.
Art. 2377, comma 8 cod. civ.
anche in relazione all’art. 2377, comma 8, cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 96 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
civ., richiesta dal controricorrente; che ricorrono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 391 bis cod. proc. civ
La Corte, letto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., da Ciccariello Antonio per ottenere la revocazione dell ’ ordinanza della Corte di Cassazione n.
art. 96 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1757 del 2016
Cass. n. 24635 del 2015
Cass. n. 24635 del 2015); rilevato che l’ordinanza di questa Corte qui impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, che denunziavaviolazione degli artt.
Cass. n. 14937 del 2017
(Cass. n. 14937 del 2017; Cass.
Cass. n. 5221 del 2009
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Testo completo

E ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Dott. MARIO BERTUZZI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - ad.17/11/2022-CC Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere - R.G.N.664/2022 Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 664-2022 proposto da: CICCARIELLO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CICCARIELLO; -ricorrente - contro CONDOMINIO FADIM, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO RICCARDI, EDGARDO RICCARDI; -controricorrente - contro VALLE GIANCARLO VLLGCR69A18F839Q, VALLE DOMENICO VLLDNC67P10F839V; -intimati - per la revocazione dell’ ordinanza n. 18186/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. La Corte, letto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., da Ciccariello Antonio per ottenere la revocazione dell ’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 18186/2021 del 24.6.2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza n. 5174/2019 della Corte di appello di Napoli, che, a sua volta, rigettando l’appello da lui proposto , aveva confermato la decisione di primo grado che, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla sua domanda di annullamento della delibera del condominio Fadim di Napoli del 13. 12. 2013, per essere stata la stessa sostituita con la successiva deliberazione del 14. 3. 2014, lo aveva condannato, in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, alpagamento delle spese di giudizio; letto il controricorso del condominio; lette le memorie delle parti; considerato, in via preliminare, che il decesso sopravvenuto della parte ricorrente, oggetto di comunicazione da parte del suo difensore con la memoria depositata, non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, essendo questo dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. n. 1757 del 2016;

Cass. n. 24635 del 2015); rilevato che l’ordinanza di questa Corte qui impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, che denunziavaviolazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. anche in relazione all’art. 2377, comma 8, cod. civ. e 24 e 111 Cost., osservando che la parte aveva denunziato la decisione impugnata sotto il solo profilo dell’applicazione, per la regolamentazione delle spese di lite, del criterio della soccombenza virtuale , senza peraltro criticare la valutazione di merito sottostante, e che la tesi difensiva del ricorrente, secondo cui tale criterio non andava nella specie segu ì to in quanto la delibera impugnata non era stata sostituita da altra ma solo revocata dall’assemblea del condominio, era contraria all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea condominiale, laddove faccia venir meno la situazione di contrasto tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che la regolamentazione delle spese resta affidata al criterio della soccombenza virtuale; rilevato che il Ciccariello denunzia, con tre motivi,che la sentenza impugnata è incorsa in altrettanti errori di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., che ne hanno condizionato la decisione, consistititi:

1) nell’avere ritenuto che la delibera successiva del 14. 3. 2014 avesse sostituito quella impugnata del 13. 12. 2013, laddove essa l’aveva soltanto revocata, nulla disponendo altrimenti sul suo oggetto, sicché nel caso di specie la delibera era una sola, quella impugnata;

2) per avere affermato, contrariamente al veroe quindi per un errore di fatto, che i giudici di merito avevano accertato che la delibera assembleare del 14. 3. 2014 aveva sostituito la delibera del 13. 12. 2013;

3) per avere omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso che denunziava l’insussistenza del rapporto di mandato tra i difensori in giudizio del condominio ed il condominio stesso; ritenuto che, per giurisprudenza costante di questa Corte , l 'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. n. 6405 del 2018:

Cass. n. 442 del 2018; Cass. n. 22171 del 2010) e che ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso ovvero una errata valutazione della motivazione della sentenza impugnata, si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, potendosi ipotizzare in tali casi soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. n. 14937 del 2017; Cass. n. 5221 del 2009); che in applicazione di tali principi il ricorso per revocazione non appare idoneo a superare il preliminare vaglio di ammissibilità; che, con riguardo ai primi due motivi di ricorso , risulta pacifico dalla lettura dell’ordinanza impugnata che la Corte ha formato il proprio giudizio sul rilevo fattuale che la delibera impugnata er a stata sostituita con la successiva deliberazione assembleare del 14. 3. 2014 , senza però mai affermare che quest’ultima, oltre all’effetto caducatorio della precedente, avesse anche adottato, disponendo sull’oggetto della prima, una regolamentazione diversa e modificativa; che tale considerazione è già di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza di un errore o fraintendimento decisivo , da parte della Corte , nella ricostruzione del fatto; che, in realtà, le censure sollevate inv estono il tema se nella fattispecie considerata, al pari di quelle in cui la delibera successiva sia sostituita da altra anche nel suo contenuto dispositivo e non solo caducata, le spese debbano, in conseguenza della declaratoria di cessazione della materia del contendere, essere regolatesulla base del criterio della soccombenza virtuale, con completa assimilazione o identità, a tal fine, come ritenuto dall’ordinanza impugnata, delle due ipotesi; che il tema sollevato, implicando la soluzione di una questione giuridica e non investendo la ricostruzione fattuale della fattispecie , non può formare oggetto di domanda di revocazione, atteso che l’errore denunziato, ove mai esistesse, sarebbe comunque di diritto e non di fatto; che il terzo motivo appare inammissibile, atteso che, come dedotto dal controricorrente e come risulta dalla lettura del ricorso per cassazione proposto da Ciccariello, questi non aveva avanzato sul tema della sussistenza del mandato difensivo dei procuratori del condominio alcun motivo di ricorso, dichiarando anzi espressamente, a pag. 6 dello stesso, di non voler avanzare sul punto motivi di nullità; pertanto,il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; che lespese del giudizio, liquidate in disp ositivo, seguono la soccombenza della ricorrente; che non sussistono le condizioni per la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., richiesta dal controricorrente; che ricorrono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello