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Ordinanza — n. 76/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 76/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the petitioners failed to meet the requirement of autosufficiency by raising issues not previously addressed in the lower court's decision. The appellants argued for the revocatory action's validity regarding a trust fund, but the Court found their arguments amounted to a re-evaluation of facts rather than legal errors. Consequently, the court rejected the new claims and ordered the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5; Art. 360, n. 3 of the Civil Procedure Code: A cassation appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency by raising issues not deduced in the lower court or if it seeks a re-evaluation of facts under the guise of legal violation.

Parole chiave

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autosufficiency requirement revocatory action trust fund validity inadmissible appeal merit re-evaluation revoca del trasferimento patrimoniale revoca dell'esecutore testamentario azione di rivendicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 of the Civil Procedure Code
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo mezzo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 3 of the Civil Procedure Code
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo mezzo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 2901 of the Civil Code
La Corte territoriale, dopo avere dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ha affermato che era pacifica l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod.
art. 2901 cod. civ
La Corte territoriale, dopo avere dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ha affermato che era pacifica l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
art. 2740 cod. civ
a tutela di crediti eventuali, per la funzione di ricostruzione della garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 76 disp. att. c.p
art. 170 cod. civ
civ., in relazione all'art. 170 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 9 luglio 2013, n. 17041
Cass., 9 agosto 2018, n. 20694
17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n.
Cass., 13 giugno 2018, n. 15430
20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n.
Cass., 13 agosto 2018, n. 20712
15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404
Cass., 4 agosto 2017, n. 19547
Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n.
Cass., 4 aprile 2017, n. 8758
Cass., 2 agosto 2016, n. 16056
8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476
16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n.
Cass., 4 marzo 2021, n. 5987
34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
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Testo completo

e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5326/2021 proposto da: Mantisi Baldassare e Passaro Giovanna, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Manganello. -ricorrenti - contro Arena NPL One s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- e Ifis NPL Investing spa, già Ifis NPL s.p.a., per essa la procuratrice Ifis NPL Servicing spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, rappr.ta e difesa dall’avv.

Giuseppe Grillo; -controricorrente – Ric. 2021n. 5326sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -2- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, n. 1907/2020, pubblicata in data 22 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Mantisi Baldassare e Passaro Giovanna avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 2014, che aveva dichiarato l'inefficacia ex art.2901 cod. civ. dell'atto del 10 maggio 2005, rogato dal Notaio Silvio Scaglia di Agrigento, con il quale era stato costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di proprietà esclusiva di Passaro Giovanna, costituiti da due appartamenti siti ad Agrigento.

La Corte territoriale, dopo avere dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ha affermato che era pacifica l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. a tutela di crediti eventuali, per la funzione di ricostruzione della garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod. civ.; era ammissibile l'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale; sussisteva l'elemento soggettivo in capo agli appellanti, essendo la costituzione del fondo successiva alla assunzione di garanzia da parte di Passaro Giovanna, nonché l'elemento oggettivo costituito dall'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal fideiussore; gli appellanti non avevano assolto all'onere della prova della sufficienza del patrimonio a soddisfare le ragioni del creditore, né avevano contestato che i beni immobili rimasti nel loro patrimonio fossero stati oggetto di esecuzione forzata.

Ric. 2021n. 5326sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -3- Mantisi Baldassare e Passaro Giovanna hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La società Arena NPL One s.r.l. non ha svolto difese e la società Ifis NPL s.p.a. ha depositato controricorso. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo mezzo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta mancata produzione in atti della fideiussione sottoscritta da Passaro Giovanna: la Corte d'appello era incorsa in errore perché i contratti fideiussori erano presenti agli atti del giudizio, già dal primo grado, essendo stati allegati da controparte Aspra Finance s.p.a. al n. 2 dell'indice di produzione, mentr e la parte aveva provveduto a riversare il proprio fascicolo di primo grado entro quello di appello.

Il motivo è inammissibile, atteso che il denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053). Il vizio dedotto, dunque, non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro Ric. 2021n. 5326sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -4- dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione dellerisultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). Il motivo, peraltro, si appalesa aspecifico perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, che lungi da non esaminare l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ha affermato che il contratto non era prodotto in atti e, quindi, non era possibile verificare il contenuto delle clausole che si assumevano vietate ed a fronte di ciò, i ricorrenti si limitano ad affermare che i contratti fideiussori (e non il contratto di fideiussione) erano presenti agli atti del giudizio già dal primo grado.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha affermato che «nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame» (Cass., 3 settembre 2018, n. 21557;

Cass., 9 giugno 2016, n. 11797). Il motivo, peraltro, trascura del tutto di censurare l'iter argomentativo della Corte di merito, laddove essa ha affermato Ric. 2021n. 5326sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -5- che la nullità delle clausole non conduceva alla nullità dell'intero contratto di fideiussione, con conseguente applicazione dell'art. 1419, comma primo, cod. civ.,e che solo la Banca poteva dolersi di una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole vietate. In ultimo, va ribadito che se è vero che la nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, la stessa non può essere accertata sulla base di una «nuda»eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il «vulnus» delle maturate preclusioni processuali (Cass., 19 febbraio 2020, n. 4175, richiamata anche dalla Corte territoriale). 2.Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2901 cod. civ. e all'insussistenza di un credito eventuale.

Il motivo è inammissibile. Ed invero, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745). Ric. 2021n. 5326sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -6- Peraltro, anche di recente, questa Corte ha affermato che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass., 19 febbraio 2020, n. 4212). 3.Il terzo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 170 cod. civ., non avendo la Corte d'appello considerato che il Mantisi aveva contratto i debiti per intenti meramente personali (speculativi), che non coincidevano con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che egli era il solo titolare dell'impresa individuale «Lillo Truck Speed di Mantisi Baldassare».

Il motivo è inammissibile per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione Ric. 2021n. 5326sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -7- devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712). 4.Il quarto mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2901 cod. civ., non avendo la Corte di appello individuato in concreto i presupposti per esperire l'azione revocatoria.

Il motivo è inammissibile, in quanto la censura formulata, sebbene denunci, formalmente, una violazione di legge, involge esclusivamente questioni di merito. In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404;

Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). Così, nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo avere ritenuto ammissibile l'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, ha affermato che sussisteva sia l'elemento soggettivo in capo agli appellanti, essendo la costituzione del fondo successiva alla assunzione di garanzia da parte di Passaro Giovanna, sia l'elemento oggettivo Ric. 2021n. 5326sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -8- costituito dall'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal fideiussore. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapportotra i ricorrenti e la controricorrente Ifis, non avendo l’altra parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della società controricorrenteIfis, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto d