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Ordinanza — n. 74/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against a judgment declaring the plaintiff lacked standing to sue a dissolved partnership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 74/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court judgment that dismissed the plaintiff's claim due to lack of standing. The plaintiff argued that the partnership remained valid despite the death of a partner, but the appellate court failed to verify the plaintiff's standing after the partnership was officially cancelled from the business registry. The Court ruled that because the entity was cancelled, the plaintiff must prove they are the successor to the debt, a verification the lower court incorrectly omitted.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2480 c.c.; In cases involving partnerships cancelled from the business registry, the creditor must explicitly prove their status as successor to the debt, and the mere declaration of being an ex-partner or liquidator is insufficient to establish standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
standing to sue dissolved partnership business registry cancellation creditor succession lack of active legitimacy responsabilità dei soci responsabilità per debiti ereditari debito sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2480 c.c.
Cass. n. 3269 del 05/03/2003
Cass. n. 27189 del 22/12/2014
18-10-2022 -8- società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.»(Cass. n. 27189 del 22/12/2014).
Cass. n. 8521 del 25/03/2021
art. 2697 c.c
in relazione all’art. 2697 c.c.”.
art. 2495 c.c
in relazione all’art. 2495 c.c.”.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3269 del 05/03/2003
Cass. n. 27189 del 22/12/2014
18-10-2022 -8- società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.»(Cass. n. 27189 del 22/12/2014).
Cass. n. 8521 del 25/03/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16655-2021 proposto da: GRAVANTE ADRIANO, quale rappresentante della società DLG di GRAVANTE ADRIANO, GRAVANTE MARCELLO, DI BATTISTA LEONARDA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALVARO ANTONIO STORELLA; -ricorrenti - contro GALATI GIOVANNA, GALATI PASQUALINO, CAPUTO ELVIRA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELANGELO GORGONI; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 16655 sez.

M1 -ud. 18-10-2022 -2- nonchè contro GALATI BENITO ARNALDO; -intimato - avverso la sentenza n. 464/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: 1.- Con atto di citazione del 12.7.2011, Galati Enrico nella qualità di titolare ed unico socio della HOMFLEX, già snc HOMFLEX, deduceva di essere creditore della DLG di Battista Leonarda SAS per la somma pari ad euro € 22.464,40=, in ragione di quanto statuito a seguito di giudizio conclusosi con sentenza di legittimità n. 21614/2008, delle spese riconosciutegli nel successivo processo esecutivo e di ulteriori somme portate da alcuni titoli di credito.

Deduceva ancora che alla società debitrice era succeduta sin dal 27.4.2007 la DLG di Gravante Adriano e C. SAS, in persona del socio accomandatario Gravante Adriano, sebbene, medio tempore, alla direzione della prima società si fossero succeduti quali soci accomandatari il sig. Gravante Marcello dal 1997 al 2001, la sig.ra Di Battista Leonarda dal 2001 al 2007 ed il sig. Gravante Adriano dal 2007. In ragione di ciò Galati Enrico aveva convenuto in giudizio la DLG di Gravante Adriano e C. SAS, in persona del socio accomandatario Gravante Adriano, nonché il medesimo Gravante Adriano, Gravante Marcello e Di Battista Leonarda, in qualità di soci accomandatari della DLG di Di Battista Leonarda e C.

SAS, per sentirli condannare al pagamento in suo favore Ric. 2021 n. 16655 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -3- della somma pari ad euro 22.464,40= per le causali di cui innanzi, oltre ad euro 3.526,60= a titolo di risarcimento danni. I convenuti, costituitisi in primo grado, avevano contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall’attore. Con sentenza n. 102/2006, pubblicata il 12.1.2016, il Tribunale di Lecce dichiarò il difetto di legittimazione attiva dell’attore, compensando interamente le spese di lite tra le parti. L’appello, proposto in data 11.7.2016, da Galati Pasqualino, Galati Giovanna, Galati Benito Arnaldo e Caputo Elvira, quali eredi legittimi di Galati Enrico, deceduto in data 22.05.2016, è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Lecce.

Segnatamente, la Corte di merito, rigettato l’appello proposto nei confronti di DLG di Gravante Adriano e C. SAS, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello nei confronti di Gravante Marcello, Di Battista Leonarda e Gravante Adriano, in proprio, e per l’effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, ha condannato questi ultimi, in solido, al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 9.021,20=, oltre Iva e CAP e rimborso forfetario sulle spese e i compensi di lite liquidati dal G.E. nell’ordinanza 7.10.2008 ed oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma da computarsi dal 7.10.2008 al soddisfo, statuendo sulle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Gravante Adriano in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante p.t. della D.L.G. di Gravante Adriano C. SAS, Gravante Marcello e Di Battista Leonarda hanno proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Galati Pasqualino, Galati Giovanna e Caputo Elvira, quali eredi legittimi di Galati Enrico, hanno replicato con controricorso. CONSIDERATO CHE: 2.-Con il primo motivo si denuncia “Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione Ric. 2021 n. 16655 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -4- su un punto decisivo della controversia”.

La censura si appunta sulla statuizione con cui la Corte di appello ha respinto l’eccezione sollevata da essi appellati “in ragione del fatto che i sigg.ri Caputo e Galati hanno proposto appello nella qualità di eredi di Galati Enrico e non di Galati Enrico nella qualità di socio della Homflex gia snc Homflex, qualifica dal medesimo spesa nell’atto di citazione di primo grado” “in quanto evidente dal contenuto dell’atto di appello che gli stessi hanno agito in veste di eredi del Galati nella qualità dal medesimo spesa in primo grado”.

Nella doglianza i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello abbia ritenuto che gli appellanti (odierni controricorrenti) fossero eredi di Galati Enrico, senza che fosse stato dimostrato in giudizio il decesso di quest’ultimo e, quindi, la qualità di eredi degli stessi appellanti. 3.- Con il secondo motivo si denuncia “Violazione dell’art.360 comma 1 e 3 c.p.c. per omessaviolazione dell’art. 81, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.”. I ricorrenti deducono che Galati Enrico aveva promosso l’originario giudizio dichiarandosi “titolare ed unico socio della Homflex già SNC Homflex già residente a Melissano”, mentre il giudizio di appello era stato proposto dai “presunti” (così in ricorso) “eredi ab intestato di Galati Enrico quale titolare ed unico socio della SNC Homflex” (come da atto di appello).

Sostengono di avere contestato la titolarità della pretesa creditoria da parte di Galati Enrico - che non avrebbe fornito prova del collegamento della pretesa con la sua persona, quale titolare e socio unico della nuova e non meglio identificata società “Homflex” rispetto alla “già snc Homflex”-, eccezione accolta in primo grado, e criticano la decisione impugnata, assumendo che nessuna prova era stata fornita dall’attore Ric. 2021 n. 16655 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -5- sull’esistenza della società Homflex e, comunque, del collegamento tra questa e la SNC Homflex, società cancellata. 4.-Con il terzo motivo di denuncia “Errata, contraddittoria e illogica motivazione della sentenza”.

I ricorrenti deducono che la Corte di appello nell’esaminare le questioni proposte in via di eccezione, sulle quali si sono soffermati nei primi due motivi, si sarebbe espressa in maniera contraddittoria. 5.-Con il quarto motivo di denuncia “Violazione dell’art. 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 2495 c.c.”. La censura concerne la statuizione della Corte di appello secondo cui “Galati Enrico, unico socio superstite della Homflex snc disciolta ex art.2272, primo comma, n.4, c.c. fosse legittimato a far valere il credito riconosciuto giudizialmente in favore della società.”.

Nello specifico i ricorrenti lamentano che il sig. Galati Enrico, socio unico della Homflex sia stato ritenuto legittimato ad esperire la pretesa creditoria della Homflex snc, sebbene quest’ultima fosse stata cancellata dal Registro Imprese. Sostengono che nessun documento era stato prodotto per verificare se il credito era stato inserito nel bilancio di liquidazione, quale presupposto della cancellazione, assumendo che la avvenuta cancellazione della società è espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi. Si dolgono, quindi, che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto di credito, fondato su un’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 7 ottobre 2008, nonostante la cancellazione della società fosse avvenuta il 9 novembre 2010. 6.- Il Collegio, dissentendo dall’originaria proposta comunicata alle parti, ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere.

Ric. 2021 n. 16655 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -6- 7.-I motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Invero, le due censure proposte per vizio motivazionale non rispondono al modello legale del vizio dedotto ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 7/4/2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017); sono, inoltre, carenti sul piano della specificità perché, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013, Cass. n.17049/2015).

Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento attestato in sentenza della qualità di eredi degli appellanti, non è stato indicato nessun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame. Inoltre, con il primo motivo vengono introdotte due questioni, quella relativa al decesso di Galati Enrico ed alla effettiva assunzione della qualità di suoi eredi da parte degli appellanti che – alla stregua della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, privo di specificità sul punto – non risultano essere state sollevate in secondo grado, ove la originaria eccezione degli odierni ricorrenti era stata focalizzata esclusivamente sulla mancata spendita della qualità di eredi di Galati Enrico “quale socio della Homflex…”, eccezione quest’ultima che la Corte di merito, ha motivatamente disatteso.

Ric. 2021 n. 16655 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -7- 8.- I motivi secondo e quarto, da trattare congiuntamente per connessione sono, invece, fondati. La Corte di merito, - rimarcando rettamente la decisività e la sufficienza della spendita del nome di “già socio della Homflex snc”, circostanza documentata in atti, rispetto alla qualifica, pur indicata nell’atto di citazione di “socio della Homflex”, società che sarebbe inesistente - ha ricostruito le vicende societarie di Homflex snc, attraverso l’esame della documentazione versata in atti ed ha accertato che, venuta meno la pluralità dei soci a seguito del recesso manifestato dinanzi al notaio in data 5 gennaio 2004 da Galati Benito Arnaldo, Galati Enrico aveva dichiarato di voler ricostituire la pluralità dei soci;

Galati Enrico, successivamente, aveva dichiarato dinanzi al notaio in data 29 dicembre 2004 di non esservi riuscito, che non vi era luogo alla liquidazione per essere tutti i rapporti facenti capo alla società definiti e si era impegnato alla custodia dei documenti ed alla presentazione delle denunce per la cancellazione; la società era stata quindi cancellata il 9 novembre 2010, come da visura storica della CCIAA. Tanto premesso circa l’accertamento dei fatti compiuto dalla Corte di appello, va tuttavia osservato che non risulta pertinente il principio di legittimità dalla stessa richiamato ed applicato, secondo il quale «Lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità di soci entro il termine di sei mesi non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto.» (Cass . n. 3269 del 05/03/2003), in considerazione del fatto che «In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della Ric. 2021 n. 16655 sez.

M1 -ud. 18-10-2022 -8- società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.»(Cass. n. 27189 del 22/12/2014). Nel caso in esame, infatti, la società al momento della proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce (12 luglio 2011) non era più in scioglimento e liquidazione, ma era già stata cancellata dal Registro delle Imprese. Orbene, in tale ipotesi, la Corte di appello, in applicazione del principio secondo il quale «Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.» (Cass. n. 8521 del 25/03/2021), avrebbe dovuto procedere alla verifica della legittimazione attiva di Galati Enrico e, quindi, dei suoi eredi, nei sensi indicati tenendo conto della avvenuta cancellazione della società e ciò non ha fatto. 9.-In conclusione, inammissibili i motivi primo e terzo, vanno accolti i motivi secondo e quarto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

- Inammissibili i motivi primo e terzo, accoglie i motivi s