Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding contract resolution clauses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement of specificity for the grounds of appeal. The appellant argued that a contract resolution clause became effective without proving breach, but did not specify when or how this issue was raised before the lower court. The court ruled that without identifying the specific procedural moments where these arguments were presented, the Supreme Court cannot verify their validity or relevance to the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 1367 c.c.: The appellant must specify the exact moments and content of factual allegations raised before the lower court to avoid inadmissibility for novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
A DECRETO INGIUNTIVO Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere - Dott. LAURA TRICOMI - Rel. Consigliere - Ud.18/10/2022- CC Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - R.G.N.23159/2021 Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23159-2021 proposto da: PLATI CLAUDIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MACHEDA; -ricorrente - contro TRILLO MARQUIN (o MARQUINA) RAMON SANTIAGO; -intimato - avverso la sentenza n. 497/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/02/2021;
Ric. 2021 n. 23159 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: 1.- Su domanda di Ramon Santiago Trillo Marquin (o Marquina), fondata su un accordo transattivo stipulato il 30 novembre 2013, il Tribunale di Milano emise il decreto ingiuntivo n. 18803/2015 con il quale ingiunse a Claudio Vincenzo Plati di pagare al Trillo la somma di euro 33.249,53=, oltre interessi e spese. L’opposizione proposta da Plati, ricostruendo il rapporto sottostante ed assumendo di non aver commesso alcun illecito, venne respinta dal Tribunale con la sentenza n.4841/2018, così come la domanda riconvenzionale proposta da Trillo con cui – azionando la clausola risolutiva espressa contenuta nella scrittura transattiva in base alla quale aveva agito in via monitoria – aveva chiesto la restituzione dell’intera somma di euro 90.000,00.
Plati ricorre per cassazione con due mezzi; Trillo è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: 2.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 1367, 1353, 1362 c.c. Il ricorrente, dopo avere rammentato che Trillo, con comunicazione in data 14 gennaio 2016, da lui ricevuta il 1 febbraio 2016, aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell’accordo transattivo del 30 novembre 2013, posto alla base della procedura monitoria, sostiene che ciò avrebbe comportato la operatività di diritto della risoluzione contrattuale, senza necessità del Trillo di provare la gravità dell’inadempimento, con la conseguenza che Ric. 2021 n. 23159 sez.
M1 -ud. 18-10-2022 -3- egli, pur inadempiente, non poteva più adempiere, nemmeno in ragione dell’azione giudiziale, essendo il contratto oramai risolto. 3.-Con il secondo motivo si deduce la errata valutazione di elementi oggettivi da parte del giudice di merito e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1457 e 1458 c.c. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibili o, comunque, inammissibili le domande di Trillo in quanto il contratto, sul quale si fondava il decreto ingiuntivo, era da intendersi pienamente risolto e privo di efficacia, stante la presenza della clausola risolutiva espressa e la dichiarazione di Trillo del 14 gennaio 2016 di volersene avvalere. 4.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché carenti sul piano della specificità.
Con essi il ricorrente, infatti, invoca l’applicazione di una clausola risolutiva di cui non viene nemmeno precisato l’effettivo contenuto, senza illustrare se e quando le circostanze dedotte siano state sottoposte al giudice di merito e senza riportare gli specifici motivi di gravame, come era suo onere in osservanza dell’obbligo di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l’apparente novità della questione introdotte (Cass. n. 17049 del 20/08/2015). Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale Ric. 2021 n. 23159 sez.
M1 -ud. 18-10-2022 -4- asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 6089/2018, Cass. n. 23675/2013). Sotto altro profilo, si osserva che le censure non intercettano nemmeno la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello, laddove ha respinto il gravame incidentale proposto da Trillo avverso il rigetto della domanda dallo stesso avanzata in via riconvenzionale in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo - con cui aveva c hiesto che venisse dichiarata la risoluzione del contratto del 30 novembre 2013 e del successivo accordo del 3 dicembre 2014, con condanna di Plati alla corresponsione dell’intera somma di euro 90.000,00= a lui asseritamente rubata nel 2011-.
La Corte di appello, infatti, confermando la prima decisione, ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’opposto Trillo, perché svolta in violazione del divieto della reconventio reconventionis nella costituzione dell’opposto, se non in dipendenza di una riconvenzionale proposta dall’attore opponente e tale statuizione non è in alcun modo attinta dal ricorso per cassazione. 5.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass.
S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, Ric. 2021 n. 23159 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -5-