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Ordinanza — n. 69/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney from counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 69/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing attorney lacked a special power of attorney. The appellant, IDUWE TONY, challenged a lower court decision through counsel, Michele Satta, who failed to provide the required document. The court ruled that without this specific authorization, the appeal violates procedural requirements and must be rejected.

Regesto Legislator

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Art. 365 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer without a special power of attorney.

Parole chiave

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special power of attorney inadmissible appeal Court of Cassation procedure lawyer authorization procedural defect protezione internazionale competenza giurisdizionale internazionale tutela diplomatica e consolare

Disposizioni normative citate

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Art. 365 cod. proc. civ.
Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ. che prescrive che il ricorso per cassazione sia proposto, appunto, a pena di inammissibilità da un avvocato munito di procura speciale.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 365 cod. proc. civ
Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20430-2021 proposto da: IDUWE TONY, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SATTA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 07/05/2021; Ric. 2021 n. 20430 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ. che prescrive che il ricorso per cassazione sia proposto, appunto, a pena di inammissibilità da un avvocato munito di procura speciale.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto a carico del difensore. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore della parte, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civil