Cassation court dismisses appeal when appellant voluntarily withdraws lawsuit via ex art. 380-bis.1 civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Vincenzo Falco Abramo's cassation appeal against a tax collection order following his voluntary withdrawal of the case. Although the appellant claimed to have paid some installments without proving full payment, he formally renounced the lawsuit via a specific procedural instrument. The court ruled that this unilateral withdrawal, even without the opposing party's acceptance, legally extinguished the proceedings under the relevant civil procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A party's unilateral declaration of withdrawal of the lawsuit, submitted via the specific instrument provided for in Art. 380-bis.1 c.p.c., is sufficient to extinguish the proceedings ex art. 391 c.p.c., regardless of the opposing party's acceptance or the completeness of debt payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9546-2018, proposto da: VINCENZO FALCO ABRAMO (C.F. FLCVCN73E30A089B), nella qualità di erede di CALOGERO FRANCO ABRAMO, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. SALVATORE LO GIUDICE (avv.logiudice@pecar.it) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA ARNO, n. 38, presso lo studio dell’AVV GIANLUCA MONCADA; -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., nella qualità di agente per la riscossione della provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 3348/12/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a CALOGERO FALCO ABRAMO una cartella di pagamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2002; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 696/2014, rigettò il ricorso; che CALOGERO FALCO ABRAMO propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 3348/12/17, depositata il 15/09/2017 rigettò il gravame; che avverso tale decisione VINCENZO FALCO ABRAMO , nella qualità di erede di CALOGERO FALCO ABRAMO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi;
è rimasta intimata la RISCOSSIONE SICILIA S . P . A .; Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/27.11.2023) memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate, avendo effettuando il pagamento della prima rata (oltre ad altre successive) e dichiarando, altresì, di rinunziare al ricorso; che, pur non essendovi prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute (è la stessa parte ricorrente ad avere chiarito, alla p. 4 della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., di avere pagato “molte rate”, inclusa la prima, ma non tutte), cionondimeno la rinuncia al ricorso contenuta nella memoria in esame, anche in assenza di accettazione ad opera della RISCOSSIONE SICILIA (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), peraltro rimasta intimata e, dunque, neppure astrattamente titolata alla ricezione di alcuna comunicazione di Cancelleria al riguardo (cfr. il novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.
Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presente udienza comunicata il 2.8.2023), è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 391 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che, peraltro e per mera completezza espositiva, va in ogni caso evidenziato che l’atto di rinunzia in questione è stato comunque notificato dal ricorrente alla AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (subentrata, quale successore a titolo universale, alla intimata RISCOSSIONE SICILIA , ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021.
Cfr. anche, quanto alla idoneità della notifica a consentire il raggiungimento dello scopo cui è destinata la comunicazione ex art. 390, comma 3, cod. proc. civ., la recente Cass., Sez. 5, 25.7.2023, n. 22282, non massimata); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, nulla va disposto al riguardo essendo rimasta la RISCOSSIONE SICILIA solo intimata; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01;
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.);
P.Q.M.
La Corte dichiara es