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Ordinanza — n. 36474/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's refund claim by applying specific 48-month correction rule over general 2-year limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36474/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the first appeal ground as inadmissible due to a failure to address the specific ratio decidendi regarding the 90-day declaration deadline. However, the Court accepted the second ground, ruling that the taxpayer's specific claim for correcting a direct payment error falls under the 48-month correction period of Art. 38 of D.P.R. 602/1972 rather than the general two-year limit. Consequently, the Court quashed the lower judgment and remanded the case to the second-instance tax court for a new decision based on this correct statutory interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 38 D.P.R. 602/1972; Art. 21 D.Lgs. 546/1992: The specific provision allowing taxpayers to correct errors in direct payments within 48 months takes precedence over the general two-year limitation period for refund claims.

Parole chiave

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tax refund limitation period direct payment correction DPR 602/1973 Art 38 D.Lgs 546/1992 Art 21 tax declaration error cassation quashing remand to second instance ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 38 D.P.R. 602/1972
Di qui l’istanza di rimborso presentata, cui veniva dato riscontro negativo in data 8 ottobre 2014 e ritualmente impugnata, affermando la parte contribuente doversi applicare l’art. 38 d.P.R.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
All’opposto, l’Ufficio ritiene doversi applicare l’art. 21 d.l.gs.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot.
Art. 10 L. 212/2000
13466 del primo febbraio 2010, nonché violazione dell’art. 10 l.
D.Lgs. 32/2001
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Di qui l’istanza di rimborso presentata, cui veniva dato riscontro negativo in data 8 ottobre 2014 e ritualmente impugnata, affermando la parte contribuente doversi applicare l’art. 38 d.P.R.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
600/1972, nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza affermando che l’Ufficio non abbia rilevato alcuna irregolarità nelle dichiarazioni della contribuente e, quindi, siasi consolidato il suo diritto al rimborso.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 31433/2018
Peraltro, l’istanza di rimborso del credito di imposta è possibile anche in caso di omessa dichiarazione, restando a carico del contribuente la prova dell’esistenza del credito (cfr. Cass. V, n. 31433/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12913/2018 R.G. proposto da : CONNEX ITALIANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato BENINCASA MAURIZIO (BNNMRZ67A14C352A) rappresentato e difeso dall'avvocato VIOTTI SANTO (VTTSNT67L06C352E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 4064/2017 depositata il01/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Nell’anno di imposta 2008 la contribuente soc. Connex Italiana si è trasformata da s.a.s. in s.r.l., donde per cui il credito Irap maturato dalla s.a.s. di €8.264,00 è stato utilizzato in data 6 luglio 2009 in parziale compensazione del debito a saldo Irap della s.r.l., integrato con versamento di ulteriori €3.944,00 a saldo del dovuto. Sennonché il credito era indicato nella dichiarazione Irap 2010 (per l’anno 2009) erroneamente nel rigo IR25, cioè credito compensato mediante F24, piuttosto che nel rigo IR24, cioè credito per l’anno precedente.

Di qui l’istanza di rimborso presentata, cui veniva dato riscontro negativo in data 8 ottobre 2014 e ritualmente impugnata, affermando la parte contribuente doversi applicare l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ovvero il termine quadriennale, trattandosi di versamenti diretti, effettivamente oblati al fisco e non imputati a corretta destinazione per errore del contribuente. All’opposto, l’Ufficio ritiene doversi applicare l’art. 21 d.l.gs. n. 546/1992, ovvero il termine biennale dal momento del sorgere del diritto al rimborso. Mentre il giudice di prossimità aderiva all’impostazione del contribuente, il grado d’appello era favorevole all’Ufficio.

Ricorre la società contribuente, affidandosi a due motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 13466 del primo febbraio 2010, nonché violazione dell’art. 10 l. n. 212/2000 e del d.lgs. n. 32/2001 lamentando la sostanziale violazione del principio di buona fede, avendo il contribuente compilato il Modello Unico 2010 (anno 2009) secondo le istruzioni direttoriali, ovvero indicando le somme nel rigo IR 25 e non nel rigo IR 24, dove trovano posto le eccedenze non richieste a rimborso, qual era quella in oggetto, donde sarebbe illegittimo il diniego di rimborso che non ha tenuto conto di questa circostanza.

Resta il fatto che la somma è stata indicata nel rigo IR 25, relativo alle somme portate in compensazione, mentre se ne è chiesto il rimborso. In ogni caso, il motivo non si confronta con la ratio decidendidella sentenza in scrutinio ove afferma essere stata presentata dichiarazione oltre il termine di 90 giorni, quindi equivalente a dichiarazione omessa, ritenendo applicabile il termine di rimborso biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, da cui la decadenza dall’eventuale diritto del contribuente. Il motivo, così come posto, è quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 36 bis e 38 d.P.R. n. 600/1972, nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza affermando che l’Ufficio non abbia rilevato alcuna irregolarità nelle dichiarazioni della contribuente e, quindi, siasi consolidato il suo diritto al rimborso. In ogni caso, non dovrebbe trovare applicazione la disposizione generale e sussidiaria di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, con termine decadenziale di due anni, quanto piuttosto l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, da sempre invocato dalla parte contribuente, fin dal primo grado, relativo al potere del contribuente di correggere le proprie dichiarazioni sui versamenti diretti entro i quarantotto mesi dalla commissione dell’errore materiale.

Trattandosi di versamento diretto (in numerario per l’eccedenza di €.3.944,00 e tramite indicazione di compensazione per il credito precedente maturato), deve ritenersi applicabile tale disposizione specifica, piuttosto che la scadenza biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 che espressamente condiziona la propria operatività al caso di mancanza di diverse disposizioni specifiche, collocandosi così quale norma generale e sussidiaria di chiusura del sistema dei rimborsi. A tali principi non si è attenuta la sentenza qui in scrutinio, donde dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.

Peraltro, l’istanza di rimborso del credito di imposta è possibile anche in caso di omessa dichiarazione, restando a carico del contribuente la prova dell’esistenza del credito (cfr. Cass. V, n. 31433/2018).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia in diversa composizione, cui dem