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Ordinanza — n. 36450/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on tax jurisdiction, rejecting nullity claim due to lack of contradiction between reasoning and ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36450/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the claim of nullity regarding a contradiction between the reasoning and the ruling of the Regional Tax Court. While the Court found the lower court's decision invalid for failing to prioritize tax registry data over commercial registry data regarding the taxpayer's fiscal domicile, it rejected the argument that the reasoning contradicted the dismissal of the appeal. Consequently, the Court annulled the contested judgment solely on the jurisdictional error and remanded the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 31 comma 2 DPR 600/1973; Art. 40 comma 1 DPR 633/1972: The territorial jurisdiction of financial administration offices is determined by the fiscal domicile indicated by the taxpayer in tax declarations, not by the legal seat found in commercial registries; a judgment is annulled if it erroneously relies on commercial registry data to deny jurisdiction when tax registry data establishes the correct domicile.

Parole chiave

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tax jurisdiction fiscal domicile territorial competence tax registry commercial registry annulment of judgment remand for retrial assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, Civil Procedure Code
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 156, second paragraph, Civil Procedure Code
civ., la nullità della sentenza impugnata ex art. 156, secondo comma, cod.
Art. 31, paragraph 2, D.P.R. n. 600 of 1973
Muovendo dal principioche «La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R.
Art. 40, paragraph 1, D.P.R. n. 633 of 1972
600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R.
Art. 1, D.P.R. n. 602 of 1973
civ., la nullità della sentenza impugnata ex art. 156, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4412 of 2020
Cass. n. 23362 of 2020
Cass. n. 14985 of 2020
Cass. n. 33862 of 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20426‒2016R.G. proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a.,incorporante EQUITALIA CENTRO s.p.a., in persona del procuratore speciale Marco Ranieri, giusta procura speciale del 1° luglio 2016 a ministero del dott. Marco De Luca , notaio in Roma, Rep. n. 41700 e Racc. n. 23522, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Maurizio CIMETTI e Giuseppe PARENTE, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 135, presso lo studio legale dell’avv.

Pierluigi GIAMMARIA; -ricorrente – contro CAVE LAZZARESCHI di VITTORIO LAZZARESCHI C. s.a.s., incorporante la NUOVA LAVEGGIOLO di LAZZARESCHI VITTORIO C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , Vi ttorio Lazzareschi, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al Oggetto: Tributi– competenza territoriale ufficio finanziario – domicilio fiscale controricorso, dall’avv. Marco TOGNARINI , pec: avvmarcotognarini@cnfpec.it; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1261 / 24 /201 5 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 09/07/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott.

Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione del Modello Unico 2005 nei confronti della NUOVA LAVEGGIOLO di LAZZARESCHI VITTORIO C. s.a.s., ora incorporata dall’odierna società controricorrente CAVE LAZZARESCHI di VITTORIO LAZZARESCHI C. s.a.s., per recupero di IVA ed IRAP relativo al predetto anno d’imposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, pur ritenendo fondata «l’eccezione relativa all’erroneità della sentenza impugnata sul punto della mancata sottoscrizione del ruolo, rigettava l’appello dell’Equitalia Centro s.p.a., ora incorporata da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., ritenendo invalida l’iscrizione a ruolo in quanto effettuata da un soggetto, l’Agenzia delle entrate di Massa, privo di competenza per materia e territorio che invece spettava a quella di Carrara ove risultava, dalla visura storica della società contribuente, che la stessa aveva domicilio fiscale.

2. Avverso tale statuizione l’ Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato adue motivi cui replica l a società intimata con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Sostiene la ricorrente di aver proposto due motivi di appello, il primo dei quali diretto a censurare la statuizione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo; il secondo, la statuizione di incompetenza territoriale dell’ufficio finanziario che aveva emesso il ruolo (Agenzia delle entrate di Massa anziché di Carrara, nella cui circoscrizione aveva sede legale la società contribuente). Orbene, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata incorre nel lamentato insanabile contrasto in quanto, pur avendo accolto il primo motivo, ritenendo non necessaria la sottoscrizione del ruolo, aveva rigettato in totol’appello.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. La sentenza impugnatanon presenta alcun contrasto tra motivazione e dispositivo posto che il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, che aveva annullato l’atto esattivo, trova giustificazione nella rilevata incompetenza territoriale dell’Ufficio che aveva emesso il ruolo sulla cui base l’agente della riscossione aveva formato e notificato la cartella di pagamento impugnata, che era oggetto del secondo motivo di appello.

4. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 40 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR dichiarato l’incompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate di Massa ad emettere il ruolo sulla base delle risultanze del registro delle imprese, senza dare, invece, prevalenza, alle risultanze dell’estratto dell’anagrafe da cuiemergeva che nelle dichiarazioni reddituali relative al periodo 2002-2006 la società contribuente aveva indicato quale proprio domicilio fiscale quello di piazza Mercurio, n. 3, di Massa.

5. Il motivo è fondato e va accolto.6. Muovendo dal principioche «La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazionedei redditi» (Cass. n. 4412 del 2020; conf. Cass. n. 23362 del 2020), nel caso di specie è la stessa CTR a sostenere che dalle risultanze dell’estratto dell’anagrafe tributaria, prodotto dall’agente della riscossione, risultava che la società contribuente aveva il domicilio fiscale nel comune di Massa alla piazza Mercurio, n. 23, dal 12 marzo 2003, e quindi da epoca precedente all’iscrizione a ruolo, da collocarsi nell’anno 2005, (vds., al riguardo, Cass. n. 14985 del 2020 e Cass. n. 33862 del 2022), ma, commettendo evidente errore di diritto, ha attributo rilevanza ai dati risultati dalla visura camerale storica della società contribuente.

7. Da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo di ricorso in esame mentre va rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare la vicenda processuale e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese