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Ordinanza — n. 36439/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax dispute extinguished by voluntary settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36439/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal extinguished after the taxpayer voluntarily adopted the simplified settlement procedure under Law 197/2022 and paid the full amount due. The Revenue Agency had previously lost the case at the Regional Tax Commission due to insufficient grounds for appeal, prompting the taxpayer to seek a quick resolution. Since the statutory conditions for extinguishing pending proceedings were met, the Court dismissed the cassation appeal without addressing the substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186; Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022: Pending tax proceedings involving the Revenue Agency may be extinguished upon the requesting party's adoption of the simplified settlement procedure and payment of the disputed amount, thereby terminating the litigation without substantive review.

Parole chiave

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tax settlement procedure Law 197/2022 extinguishment of proceedings voluntary payment simplified tax resolution cassation appeal dismissal Revenue Agency litigation indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
L'art. 1, comma 186, della legge n.
Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022
L'art. 1, comma 186, della legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27241‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro PUBLI WHOLESALE TRADING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Simone Metta, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Lorenzo BERTAGGIA, pec: , elettivamente domiciliata presso l’avv. Giulia Dante, in Roma via Tacito n. 10; -controricorrente - Oggetto: Tributi– estinzione ex legge n. 197 del 2022 avversola sentenza n. 93/09/2020 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 20/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2012 che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della PUBLI WHOLESALE TRADING s.r.l. (di seguito anche PWT) alla quale contestava di aver effettuato operazioni di cessione di beni in sospensione d’imposta sulla base di lettere d’intento ideologicamente false emesse da due cessionari (Menkar s.r.l. e Universal game s.r.l.), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziariaavverso la sfavorevole sentenza di primo gradoper difetto di specificità dei motivi di impugnazione.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i cui replica l’intimata con controricorso eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.

3. Con nota del 2 ottobre 2023 la controricorrente ha depositato la documentazione attestante l’adesione della stessa alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 corredata della prova dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto. Considerato che:

1. La controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda all’uopo presentata, corredata della prova del pagamento dell’intero importo dovuto.

2. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio odi chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta.

5. La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che le