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Decreto — n. 36414/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 36414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a technology company, challenged a regional tax commission decision against the Revenue Agency but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under civil procedure law, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of notification, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal non-appeal statutory deadline extinction of proceedings legal costs allocation abbandono del procedimento ritiro della domanda di revisione sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
7908/ 18/ 2021 , depositata il 08/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11642/2022 R.G. proposto da : I.T.S IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI SRL, elettivamente domiciliato in CASORIA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 55, presso lo studio dell’avvocato DI CAPRIO ROSA (DCPRSO76B52F839G) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende, -controricorrenti- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 7908/ 18/ 2021 , depositata il 08/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 28/12