Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a technology company, challenged a regional tax commission decision against the Revenue Agency but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under civil procedure law, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of notification, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11642/2022 R.G. proposto da : I.T.S IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI SRL, elettivamente domiciliato in CASORIA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 55, presso lo studio dell’avvocato DI CAPRIO ROSA (DCPRSO76B52F839G) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende, -controricorrenti- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 7908/ 18/ 2021 , depositata il 08/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 28/12