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Decreto — n. 36403/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 36403/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 36403/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1914/2022 R.G. proposto da : CHIROPRO ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANCALIA 21, presso lo studio dell’avvocato NICODEMO ANTONIO (NCDNTN83P04E919U) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.3022/05/2021 depositata il 14/06/2021 ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 36403/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CHIROPRO ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANCALIA 21, presso lo studio dell’avvocato NICODEMO ANTONIO (NCDNTN83P04E919U) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.3022/05/2021 depositata il 14/06/2021 ;

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena errore di calcolo coefficiente correttore ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1914/2022 R.G. proposto da : CHIROPRO ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANCALIA 21, presso lo studio dell’avvocato NICODEMO ANTONIO (NCDNTN83P04E919U) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.3022/05/2021 depositata il 14/06/2021 ;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 28/12/2023