Decreto — n. 36391/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1616/2023 R.G. proposto da : MONSONE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO (MRTFNC66P18H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGLIO MAURO (VGLMRA59H24H501G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DP 2 DI ROMA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 36391/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MONSONE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO (MRTFNC66P18H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGLIO MAURO (VGLMRA59H24H501G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DP 2 DI ROMA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1616/2023 R.G. proposto da : MONSONE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO (MRTFNC66P18H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGLIO MAURO (VGLMRA59H24H501G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DP 2 DI ROMA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n.2562/2022 depositata il 06/06/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così