Ordinanza Interlocutoria — n. 36368/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8593/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IACOVAZZI INNOCENZO, nella qualità di erede di Iacovazzi Andrea. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 593/2016 depositata il 08/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere Oronzo De Masi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1292 cod. civ, art. 369 cod.proc.civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 36368/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, illustrato con memoria , per la cassazione della sentenza perché il giudice di secondo grado non avrebbe considerato il diniego di condono della lite riguardante il coobbligato Garauso. CONSIDERATO CHE L’atto d’impugnazione , anche se rip o rta nella prima pag i na il nominativo Iacovazzi Michele, nella qualità di erede del Sig. Iacovazzi Andrea), risulta , in realtà, notifica t o dall’Agenzia ricorrente a Innocenzo Iacovazzi , nella qualità di erede di Iacovazzi Andrea . Anche nella istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 cod.proc.civ. viene fatto riferimento al la causa recante il N.R .
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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8593/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IACOVAZZI INNOCENZO, nella qualità di erede di Iacovazzi Andrea. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 593/2016 depositata il 08/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere Oronzo De Masi.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fresa, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTOCHE Secondo la narrativa del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate : Innocenzo Iacovazzi e Michele Iacovazzi, eredi di Andrea Iacovazzi, impugnavano, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Taranto, l’avviso di liquidazione dell’INVIM emesso dall’Ufficio del Registro di Taranto a seguito della mancata opposizione al prodromico avviso di accertamento notificato il 14/2/1995, e l’ adit o giudice , con sentenza n. 314/06/2009, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’importo richiesto non tenesse conto della effettiva quota (50%) di proprietà del contribuente, il quale ha diritto di conoscere l’an ed il quantum della pretesa fiscale, ed annullava l’avviso di liquidazione impugnato; l ’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza deducendo, tra l’altro, che le obbligazioni di cui all’art. 26del d.P.R. n. 643 del 1972, sono solidali tra gli alienanti e che per il debito INVIM derivante dalla alienazione di un immobile ciascun obbligato, ex art. 1292 cod. civ., è tenuto per l’intero, a prescindere dalla quota di proprietà; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 593/2016, dichiarava estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere avendo l’appellato Innocenzo Iacovazzi (con memoria in data 23 /10/2015) rappresentato che Domenico Garauso, erede del coobbligato Pietro Garauso, aveva definito la lite tributaria che lo riguardava,liberando tutti i coobbligati.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, illustrato con memoria , per la cassazione della sentenza perché il giudice di secondo grado non avrebbe considerato il diniego di condono della lite riguardante il coobbligato Garauso. CONSIDERATO CHE L’atto d’impugnazione , anche se rip o rta nella prima pag i na il nominativo Iacovazzi Michele, nella qualità di erede del Sig. Iacovazzi Andrea), risulta , in realtà, notifica t o dall’Agenzia ricorrente a Innocenzo Iacovazzi , nella qualità di erede di Iacovazzi Andrea . Anche nella istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 cod.proc.civ. viene fatto riferimento al la causa recante il N.R .
G. 2469/10 - promossa da Iacovazzi Innocenzo, nella qualità di erede di Iacovazzi Andrea … decisa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Taranto con sentenza n. 593/29/16, depositata il 08.03.16 . Lasopra detta notificazione risulta eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, come da cartolina di ricevimento in data 7/4/2017 (al difensore consulente del lavoro Antonio Galtieri, con studio in Ferrandina), ed Innocenzo Iacovazzi, destinatario del ricorso per cassazione,è rimasto intimato. Dall’intestazione della impugnata sentenza n. 593/2016 della CTR della Pugliaemerge che il giudizio di secondo grado si è svolto anche nei confronti di Michele Iacovazzi, parte al la quale non risulta essere stato not ificato alcun ricorso per cassazione.
Illitisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo e secondo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati – impone la integrazione del contraddittorio,a cura della ricorrente Agenzia delle Entrate, nei confronti dell’appallato Michele Iacovazzi , nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di merito ed assegnandoalla parte ricorrente termine di 90 giorni,dalla comunicazione dell’ordinanza, per integrare il contraddittorio processuale nei confronti di Michele Iacovazzi. Cosìdeciso, in Roma