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Ordinanza — n. 36278/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36278/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36278/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 5022 / 20 21 propost i da: Fausta Morello, nata a Rossano il 25.03.1937(C.F.: MRLFST37C65HS79F ) , rappresentata e difesa, come daprocura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Francesco Falcone (C.F.: FLCFNC77E26D086D ; pec : francesco.falcone@pec.tearncare.it) e Giuseppe Falcone (C.F.: FLCGPP44L01A887K; pec : giuseppe.falcone@pec.teamcare.it) del Foro di Cosenza, fax 0984484657, elettivamente domiciliata in 00196 — Roma, presso l'avv. Antonio Iorio, Legalitax studio legale e tributario, alla Via Flaminia n. 135 (C.F.:

Regesto Legislator

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artt. 12 d.lgs. n. 504/1992, art. 47 d.lgs. n. 546/1992; Ordinanza — n. 36278/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione Morello Fausta sulla base di quattro motivi. Il Comune di Corigliano Rossano ha resistito con controricorso. La Soget s.p.a. non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 504/1992 e 1 e 2 rd n. 639/1910, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR dichiarato la nullità e/o l’illegittimità di una ingiunzione di pagamento emessa e notificata il 17.2.2016, nonostante l’accertamento Ici presupposto fosse stato annullato dalla CTP con sentenza depositata il 10.6.2014.

Parole chiave

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rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo arretrati d'imposta azione creditoria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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artt. 12 d.lgs. n. 504/1992
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 504/1992 e 1 e 2 rd n.
art. 47 d.lgs. n. 546/1992
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 5022 / 20 21 propost i da: Fausta Morello, nata a Rossano il 25.03.1937(C.F.: MRLFST37C65HS79F ) , rappresentata e difesa, come daprocura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Francesco Falcone (C.F.: FLCFNC77E26D086D ; pec : francesco.falcone@pec.tearncare.it) e Giuseppe Falcone (C.F.: FLCGPP44L01A887K; pec : giuseppe.falcone@pec.teamcare.it) del Foro di Cosenza, fax 0984484657, elettivamente domiciliata in 00196 — Roma, presso l'avv. Antonio Iorio, Legalitax studio legale e tributario, alla Via Flaminia n. 135 (C.F.:

RIONTN65C22D7081 ; pec : antonioiorio@ordineavvocatiroma.org;fax: 06809132232 ) ; -ricorrente - contro Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla Via B. Abenante, n.35 - 87064 – Corigliano Rossano (CS) (P.IVA : Ingiunzione di pagamento ICI – Annullamento avviso di liquidazione presupposto – Riscossione frazionatatributo 03557570789), rappresentato e difeso dall’Avv. Luigina MariaCaruso (C.F.: CRSLNM79H68H579L), elettivamente domiciliato alla P ia zza Santi Anargiri –87064 – Corigliano Rossano – , giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso rilasciato su foglio separato e da considerarsi congiunto allo stesso; -controricorrente – e Soget s.p.a.; -intimata - - avverso l a sente nza n. 14 / 20 21 emessa d a l la C TR del la Ca labr ia in data 04/01/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. Morello Fausta proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso una ingiunzione di pagamento per Ici relativa all’anno 2007, sul presupposto che l’avviso di liquidazione prodromico all’ingiunzione era stato annullato dalla Corte di cassazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello del Comune di Corigliano Rossano, la Commissione Tributaria Regionale Calabria accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso originario, affermando che il giudizio avverso l’avviso di liquidazione presupposto dall’ingiunzionedi pagamento era ancora in corso, con la conseguenza che l’emissione della detta ingiunzione (in mancanza di un provvedimento di sospensione in sede giurisdizionale) era legittima, e che la contribuente era ampiamente a conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria da parte del Comune, in considerazione della precedente notifica dell’avviso di liquidazione.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione Morello Fausta sulla base di quattro motivi. Il Comune di Corigliano Rossano ha resistito con controricorso. La Soget s.p.a. non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 504/1992 e 1 e 2 rd n. 639/1910, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR dichiarato la nullità e/o l’illegittimità di una ingiunzione di pagamento emessa e notificata il 17.2.2016, nonostante l’accertamento Ici presupposto fosse stato annullato dalla CTP con sentenza depositata il 10.6.2014.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR esaminato e rilevato il tempo in cui l’ingiunzione di pagamento era stata notificata, vale a dire allorquando esisteva solo la sentenza con cui la CTP aveva annullato totalmente il presupposto avviso di liquidazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 504/1992 e 47 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’accertamento presupposto dell’ingiunzione era stato annullato all’esito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che non poteva essere utilizzato per l’emissione dell’ingiunzione, essendo l’annullamento giudiziale prevalente rispetto ad una sospensione provvisoria.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’annullamento di un atto in sede giurisdizionale prevale sulla sospensione.

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l'istituto della riscossione frazionata (previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, poi abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), sicché è legittima l'emissione della cartella di pagamento per l'intero anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15473 del 30/06/2010; conf.

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19015 del 24/09/2015). Ne consegue che il Comune poteva iscrivere a ruolo per intero la somma chiesta con l’avviso di liquidazione notificato, nonostante l'avvenuta impugnazione di quest’ultimo in sede giudiziaria da parte del contribuente, anche in pendenza del contenzioso conseguentemente instaurato (Cass. nn. 28091/2009, 7785/2008, 27002/2007, 141/2004). A ben vedere, iscrivendo immediatamente a ruolo il tributo accertato, la sentenza sfavorevole di primo grado avrebbe, bensì, comportato la necessità del rimborso -salvo che la riscossione fosse stata sospesa, ipotesi pure ammessa, sufficiente a compensare, sul piano dell'equità costituzionale, l'iscrivibilità a ruolo dell'intero cespite in pendenza di giudizio (C. cost. sent. n. 464/1999) -, ma avrebbe lasciato intatta la possibilità di riscossione per il caso di riconoscimento del debito d'imposta nelle fasi ulteriori di giudizio.

In quest’ottica, ha rappresentato una scelta facoltativa dell’ente impositivo quella di sospendere motu proprio la riscossione dell’ingiunzione di pagamento oggetto di disputa.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in€ 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d