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Ordinanza — n. 36252/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36252/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36252/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.31239/2020 R.G. proposto da Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentat a e difes a da ll’avvocato Rosalia Capone, PEC rosalia.capone@pec.ordineavvocaticatania.it) , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Siciliana Edilimpiantis.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Rizzo, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 14, presso lo studio dell’avvocato Domenico Siciliano; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2206/06/2020, depositata il 23.04.2020.

Regesto Legislator

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art. 140 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 36252/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”; -a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale imposta diretta procedura giudiziaria tributaria rimborso dell'imposta preventiva procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 140 cod. proc. civ
civ., per avere la CTR ri levato erroneamente che la notificazione della cartella di pagamento avrebbe dovuto eseguirsi ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con invio della raccomandata informativa, in quanto si trattava di irreperibilità cd.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.31239/2020 R.G. proposto da Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentat a e difes a da ll’avvocato Rosalia Capone, PEC rosalia.capone@pec.ordineavvocaticatania.it) , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Siciliana Edilimpiantis.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Rizzo, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 14, presso lo studio dell’avvocato Domenico Siciliano; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2206/06/2020, depositata il 23.04.2020.

Oggetto: Tributi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del16 ottobre 2023 dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Catania rigettava i l ricorso proposto da lla Siciliana Edilimpianti s.r.l. in liquidazione, avverso gli estratti di ruolo e i ruoli trasfusi nella cartella di pagamento n. 29320090033858708, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dal l a contribuente , annullando la cartella impugnata; -Riscossione Sicilia s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, illustrato con memoria ; -la società contribuente resisteva con controricorso ; - disposta l’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del ricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate, come da ordinanza interlocutoriadi questa Corte del 22.05.2022, l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo, la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ri levato erroneamente che la notificazione della cartella di pagamento avrebbe dovuto eseguirsi ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con invio della raccomandata informativa, in quanto si trattava di irreperibilità cd. relativa, anziché di irreperibilità assoluta del destinatario; -preliminarmente occorre rilevare che, con memoria depositata in data 2.10.2023, la controricorrente Siciliana Edilimpianti s.r.l. in liquidazione ha chiesto di dichiarare l’ estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, trasmessa all’Agenzia delle entrate in data 28.09.2023, nonché la quietanza di pagamento della prima rata del 26.09.2023; - l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’oneredi depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano acarico della parte che le ha anticipate”; -ai sensi del comm a 2 00 dell’art. 1 cit., poi, “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; - il comma 201 dell’art. 1 cit., infine, prevede che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”; -a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticip