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Ordinanza — n. 36210/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36210/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36210/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10585/2018 R.G. proposto da: PRUSSIANI MAURO, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Galante ed Antonino Piacentini, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, 21 presso l’avv. Eugenio Carpinelli, il tutto come da procura in calce al ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – e sul riunito ricorso iscritto al n. 11088/2018 RG proposto da:

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 36210/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che il contribuente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, per la quale dichiara nulla essere dovuto, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, e la documentazione, a seguito della già citata ordinanza interlocutoria, è stata notificata ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., testo pro tempore vigente.

Parole chiave

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rettifica delle detrazioni assistenza amministrativa fiscale procedura di ricupero d'imposta deduzione dal reddito computabile sottrazione di un contributo contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10585/2018 R.G. proposto da: PRUSSIANI MAURO, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Galante ed Antonino Piacentini, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, 21 presso l’avv. Eugenio Carpinelli, il tutto come da procura in calce al ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – e sul riunito ricorso iscritto al n. 11088/2018 RG proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – Def agevolata contro PRUSSIANI MAURO, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Galante ed Antonino Piacentini, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, 21 presso l’avv. Eugenio Carpinelli, il tutto come da procura in calce al controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 4003/25/17, depositata il 5 ottobre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 NOVEMBRE 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia procedeva alla notifica di due avvisi di accertamento sintetico del reddito per gli anni d’imposta 2007 e 2008, determinati dalla mancata giustificazione di spese. Il contribuente proponeva ricorso e la CTP riduceva la pretesa fiscale. Il contribuente proponeva ricorso in appello e la CTR riformava parzialmente la prima sentenza stabilendo per il 2007 un reddito di € 44.140,25 e per il 2008 di € 59.075,00, compensando le spese.

2. Sia l’Agenzia che il contribuente propongono, avverso la sentenza d’appello, ricorso in cassazione.

3. Con atto 3 ottobre 2019, il contribuente comunicava di aver presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Con apposita ordinanza interlocutoria è stata disposta la riunione dei due procedimenti e onerato il contribuente della notifica della documentazione inerente alla definizione agevolata. CONSIDERATO CHE 1. Va osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione).

Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che il contribuente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, per la quale dichiara nulla essere dovuto, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, e la documentazione, a seguito della già citata ordinanza interlocutoria, è stata notificata ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., testo pro tempore vigente.

Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione. P. Q. M. Dichiara l’estinzione dei giudizi riuniti, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l. 119 del 201