Cassation court dismisses appeal due to total administrative annulment of the tax penalty act. The judgment is declared extinguished because the tax authority voluntarily annulled the sanctioning act in self-help, rendering the litigation moot. The court rules that the procedural outcome is extinction of the case rather than a rejection of the appeal. The decision emphasizes that the administrative act was nullified before the final judgment became binding. The court notes the extraordinary reasons for waiving litigation costs due to the annulment. The ruling clarifies that the procedural outcome is extinction of the case rather than a rejection of the appeal. The decision emphasizes that the administrative act was nullified before the final judgment became binding. The court notes the extraordinary reasons for waiving litigation costs due to the annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished because the tax authority voluntarily annulled the sanctioning act in self-help, rendering the dispute moot. The appellant had previously argued for a favorable external precedent, but the administrative act was nullified before the final judgment became binding. Consequently, the court ruled that the procedural outcome is extinction of the case rather than a rejection of the appeal, and waived litigation costs due to these extraordinary circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92; The litigation is extinguished when the administrative act subject to the appeal is annulled in self-help by the authority, rendering the dispute moot.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19105/2016 R.G. proposto da: SAMBO ALESSIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43 (ST. CHIOMENTI), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GUIDO ANTONINI (NTNMSM69A09D869I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO GRANDE (GRNCRD55B01H501Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 635/2016 depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Alessia Sambo impugnava avanti alla Commissione provinciale di Milano l'atto di irrogazione sanzioni n. T9DIR3C00024/2012 con il quale l’Agenzia delle entrate, ad esito di verifica fondata sulle risultanze contenute in alcune “fiches” della c.d. “Lista Falciani” contestava alla contribuente la disponibilità di talune attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi di legge imposti in materia di monitoraggio fiscale ex D.L. n. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, in relazione ai periodi di imposta 2005, 2006 e 2007.
2. La CTP con sentenza n. 8026/2014, depositata il 29 settembre 2014, accoglieva il ricorso.
3. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 635/2016, depositata il 3 febbraio 2016, accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate.
4. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, eccependo l’esistenza di giudicato esterno ad essa favorevole, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi ai medesimi rilevi per gli stessi periodi di imposta. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevato che, in data 6 ottobre 2023, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, producendo la comunicazione ricevuta in data 28 settembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto il provvedimento di annullamento in autotutela totale dell’atto di irrogazione sanzioni N. T9DIR3C00024-2012. Con analoga istanza, depositata in data 13 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92.
2. Avuto riguardo all’integrale estinzione della pretesa erariale va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, in quanto il giudicato eccepito dalla contribuente (peraltro difforme dal sopravvenuto orientamento di legittimità) si è formato successivamente alla pronuncia in sede di appello e l’Agenzia, senza svolgere attività difensiva avanti a questa Corte, ha annullato in autotutela l’atto di irrogazione sanzioni.
4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. V Ordinanza n. 17780 del 2023)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazio