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Ordinanza — n. 36188/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36188/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LAZIO n. 1823/2015 depositata il 25/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA Angiolo Fantechi ha proposto ricorso sorretto da due motivi avverso la sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. RC0102044, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione imposte dovute a plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno edificabile.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 36188/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’Amministrazione resistente ha depositato foglio con richiesta di partecipare all’eventuale pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Va premesso che in data 19 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato al p.c.t. dichiarazione con la quale comunica “la desistenza del ricorrente dall’intestato procedimento, avendo il medesimo aderito alla ‘c.d. rottamazione bis’ di cui al DL n. 148/2017, e ss.mm. adempiendo puntualmente ai singoli pagamenti di cui al rateizzo concesso con prot. doc. n. 09790201901286849720 - Agenzia Entrate Riscossione, come da odierno depositato”, allegando copia delle ricevute dei relativi pagamenti.

Parole chiave

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validità della tassazione fiscale imposta immobiliare inchiesta per sottrazione d'imposta stima fiscale immobiliare procedura giudiziaria tributaria valore fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23950/2015 R.G. proposto da: FANTECHI ANGIOLO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BERNARDINO DA FELTRE, 1, presso lo studio dell’avvocato LUISA CICCHETTI (CCCLSU71P53H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PALMIERO (PLMGNN70T24I234I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA, -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1823/2015 depositata il 25/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA Angiolo Fantechi ha proposto ricorso sorretto da due motivi avverso la sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. RC0102044, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione imposte dovute a plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno edificabile.

L’Amministrazione resistente ha depositato foglio con richiesta di partecipare all’eventuale pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Va premesso che in data 19 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato al p.c.t. dichiarazione con la quale comunica “la desistenza del ricorrente dall’intestato procedimento, avendo il medesimo aderito alla ‘c.d. rottamazione bis’ di cui al DL n. 148/2017, e ss.mm. adempiendo puntualmente ai singoli pagamenti di cui al rateizzo concesso con prot. doc. n. 09790201901286849720 - Agenzia Entrate Riscossione, come da odierno depositato”, allegando copia delle ricevute dei relativi pagamenti.

Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (la dichiarazione non risulta notificata alla controparte né comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione di desistenza dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018;

Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del r