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Ordinanza — n. 36179/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to absolute nullity from violation of necessary joinder of parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36179/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal's judgment was absolutely null due to the failure to include all necessary co-litigants. The appellant argued for a specific qualification of expenses, but the Court found the primary defect was the lack of participation by all shareholders required by law. Consequently, the judgment was annulled and the case remitted to the first-instance court for a new trial with proper party integration.

Regesto Legislator

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Art. 39, 40, 42 DPR 600/1973; Art. 2697 c.c.; Art. 39 lett. d) DPR 600/1973; Art. 54 comma 4 DPR 633/1972; Artt. 108 e 109 T.U.I.R.; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings involving necessary joinder of parties, the absence of all required co-litigants renders the judgment absolutely null and voidable ex officio.

Parole chiave

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necessary joinder of parties absolute nullity of judgment tax litigation procedure violation of contradiction remittal to first instance assistenza amministrativa fiscale tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 39, 40, 42 DPR 600/1973
Art. 2697 c.c.
600/1973, dell'art. 2697 cod.
Art. 39 lett. d) DPR 600/1973
Art. 54 comma 4 DPR 633/1972
600/1973, dell'art. 54, comma 4,d.P.R.
Artt. 108 e 109 T.U.I.R.
Art. 360 c.p.c.
, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29
546 del 1992, art. 29), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59 comma 1 lett. b)
546 del 1992, art. 59, comma 1, lett.
Art. 383 c.p.c.
b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod.
art. 2697 cod. civ
600/1973, dell'art. 2697 cod. civ., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815
Infatti Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815, ha affermato il principio secondo cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art.
Cass. 15/06/2022, n. 19218
Cass. 23/05/2022, n. 16524
Cass. 23/05/2022, n. 16524; Cass.
Cass. 18/05/2022, n. 18309
16524; Cass. 18/05/2022, n. 18309; Cass.
Cass. 15/12/2021, n. 40175
18309; Cass. 15/12/2021, n. 40175).
Cass. 18/02/2010, n. 2830
Cass., Sez. U., 16/02/2009, n. 3678
Cass. 13/04/2007, n. 8825
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24765/2017 R.G. proposto da: N.M.V.S. DI RICCI SERGIO C. S.A.S., rappresentata da Sergio Ricci, elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 101, presso l’avv. Ottorino Agati, unitamente all’avv. Antonino Attanasio, dal quale è difesa in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

–controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA , n. 944/14/2017, depositata il 17 / 0 3 / 20 17 , non notificata ; SPESE SPONSORIZZAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023dal consigliere Federico Lume . Rilevato che: N.M.V.S. di Ricci Sergio c. s.a.s. ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì, che aveva rigettato i ricorsi, proposti separatamente e poi riuniti, contro due avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap, relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali l’ufficio aveva qualificato come spese di rappresentanza anziché spese di pubblicità i costi sostenuti dalla società nei confronti della Proservice s.r.l. , recuperando materia imponibilea fini Ires, Irap e Iva.

Lasocietà p ropone ricorso per cassazione , con un motivo . Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. In corso di giudizio la società depositava istanza di sospensione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, non seguita dal deposito di documentazione di adesione alla definizione agevolata. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 16/11/2023. Considerato che: Con l’unico motivo del ricorsola società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 39 lett.

d) d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, comma 4,d.P.R. n. 633/ 19 72, degli ar t t. 108 e 109 T . U . I . R . , ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c od. proc. civ. ; la CTR avrebbe errato nel qualificare le spese sostenute dalla società come spese di rappresentanza anziché spese di pubblicità, avendo invece la società dimostrato una correlazione tra le spese e i ricavi , ridottisi al ridursi delle prime. La causa non può accedere all'esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo la Corte rilevare di ufficio, in via pregiudiziale, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio.

Infatti Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815, ha affermato il principio secondo cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 917/1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, la cui violazione è rilevabile di ufficio (successivamente, ex plurimis, da ultime Cass. 15/06/2022, n. 19218;

Cass. 23/05/2022, n. 16524; Cass. 18/05/2022, n. 18309; Cass. 15/12/2021, n. 40175). Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Orbene, nella vicenda in giudizio, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società è statoda questa impugnato e sia il giudizio di primo grado che l’appello si sono sviluppati esclusivamente nei confronti della stessa. Non ricorre, inoltre, l'ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell'intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18/02/2010, n. 2830), giacché non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, né è stata indicata la pendenza in Cassazione di cause concernenti i soci in relazione agli anni di imposta in esame (risultando definiti i giudizi proposti dai soci ma per ilsolo anno 2007).

Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., S ez.

U ., 16/02/2009, n. 3678; Cass.13/04/2007, n. 8825). Va quindi cassata la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame e cui è demandata la pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara la nullità del giudizio e, cassata la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, perché proceda a nuovo esame e cui dem