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Ordinanza — n. 36177/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36177/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36177/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26419/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CARETTO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA BELLIZZI (BLLFMN73H62D086W) rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CONGEDO (CNGCRL70E14D862T) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 797/2015 depositata il 13/04/2015.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 36177/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 26419/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CARETTO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA BELLIZZI (BLLFMN73H62D086W) rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CONGEDO (CNGCRL70E14D862T) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 797/2015 depositata il 13/04/2015.

Parole chiave

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imposta sui profitti derivanti da partecipazioni diritti del contribuente posizione dirigente in materia di doppia imposizione inchiesta per sottrazione d'imposta aliquota d'imposta computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.; ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26419/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CARETTO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA BELLIZZI (BLLFMN73H62D086W) rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CONGEDO (CNGCRL70E14D862T) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 797/2015 depositata il 13/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno; Rilevato che: con avviso di accertamento n. TVM010401869 l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Lecce accertava in capo a Pietro Caretto, per il periodo d’imposta 2004, un maggior reddito di partecipazione di € 124.191,00 in relazione alla quota societaria del 50% da questi posseduta nella società Termoplast Sud SRL; la CTP di Lecce , in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, annullava l’avviso di accertamento; la CTR della Puglia, con sentenza n. 796/2015 depositata il 13/04/2015, rigettava l’appello dell’Ufficio; avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con due motivi e il contribuente ha resistito con controricorso; considerato che: la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2003, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; l'inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, comma 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.; ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipa