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Decreto — n. 36174/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 36174/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 36174/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7581/2017 R.G. proposto da : GREEN ARTHUR WILLIAM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIANSACCOCCIA 6, presso lo studio dell’avvocato DI MAIO ALESSANDRO (DMILSN54P28D708Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANETTA AMEDEO (PNTMDA65E06F158S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA-GENOVA n.1650/2016,depositata il 20/12/2016; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 36174/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualima che le stesse, per il formarsi dell’orientamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso, possono compensarsi integralmente tra le parti.

Parole chiave

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motivazione del mutamento giurisprudenza indennità di patrocinio anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della LIGURIA-GENOVA n.1650/2016,depositata il 20/12/2016; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7581/2017 R.G. proposto da : GREEN ARTHUR WILLIAM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIANSACCOCCIA 6, presso lo studio dell’avvocato DI MAIO ALESSANDRO (DMILSN54P28D708Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANETTA AMEDEO (PNTMDA65E06F158S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA-GENOVA n.1650/2016,depositata il 20/12/2016; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualima che le stesse, per il formarsi dell’orientamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso, possono compensarsi integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa fra le parti le spese del procedimento; Così deciso in