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Ordinanza — n. 36079/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax assessment on sole shareholder of narrow-based company due to profit distribution presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36079/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Regional Tax Commission's decision to tax the sole shareholder of a narrow-based company. The court found that the shareholder failed to rebut the statutory presumption of profit distribution arising from the company's verified excess profits. Consequently, the judgment confirmed the tax authority's right to issue the assessment based on the company's financial data.

Regesto Legislator

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Art. 47 TUIR; Art. 2697 c.c.; In narrow-based capital companies, the presumption of profit distribution to shareholders applies when excess profits are verified, shifting the burden of proof to the shareholder to demonstrate non-distribution.

Parole chiave

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narrow-based company profit distribution presumption tax assessment appeal sole shareholder liability burden of proof reversal excess profits verification Art. 47 TUIR imposta sugli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 47 TUIR
Art. 2697 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c.
Art. 380 bis.1 cod.proc. civ.
Art. 2261 c.c.
Art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n.115 del 2002
art. 2261 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass n. 5001 del 02/03/2018
Cass. Sez. Un. n. 7155 del 21/03/2017
Cass. n. 25271 del 28/11/2014
tra, ex multis , Cass. n. 25271 del 28/11/2014; id.
Cass. n. 15824 del 29/07/2016
Cass. n. 1947 del 24/01/2019
Cass. n. 16913 del 11/08/2020
Cass. n. 3980 del 18/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRASOLA SALVATORE, elettivamente domiciliatoin Roma, via Cesare Federicin. 2 e rappresenta to e difeso p er procura in atti dagli Avv.ti Claudio Sabbatino e Maria Concetta Alessandrini. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata. -controricorrente – avverso la sentenza n. 331 / 8 / 20 21 della Co mmissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 15 marzo2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre 20 2 3 dal Consigliere Roberta Crucitti.

Tributi-Accertamento- Presunzione distribuzione di utili- Società a base ristretta Rilevato che: Salvatore Cirasola ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna (d’ora in poi C.T.R. ) ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole. In particolare -nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Salvatore Cirasola di avviso di accertamento, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2013, emesso nei suoi confronti a seguito di accertamento con rettifica del reddito ai danni della Nuova Kartel s.r.l. della qualeil ricorrente era socio unico- la C .

T . R . , dato atto che l’avviso di accertamento emesso a carico della Società era divenuto definitivo per mancata impugnazione, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva statuito l’opponibilità di tale atto al socio e, quindi, in mancanza di prove contrarie, la legittimità dell’avviso emesso a carico del socio. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio . Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso – rubricato: inammissibilità ed inapplicabilità nella specie della distribuzione di utili extrabilancio; violazione e falsa applicazione degli artt. 47 TUIR e 2697 c.c.; violazione dell’art.112 c.p.c. per l’omessa pronuncia circa l’insussistenza di utili extrabilancio – censure proposte ai sensi dell’art.360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c.- si lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che, nel caso in esame, fosse rimasta accertata la realizzazione di ingenti utili da parte della Società con conseguente applicazione della presunzione di distribuzione degli utili, trattandosi di società a ristretta base partecipativa; in particolare, secondo la prospettazione difensiva per affermare la sussistenza della presunzione di utili extra contabili occorre che si tratti di proventi suscettibili di tradursi in flussi monetari disponibili per il socio, come nel caso di ricavi non contabilizzati o costi inesistenti e non, come nella specie, di un maggior reddito risultante dai dati di bilancio come rielaborati dall’Ufficio.

Il ricorrente, in sede di illustrazione del motivo, lamenta altresì che su tale questione, ovvero sull’insussistenza della natura extracontabile dei pretesi utili la Commissione avrebbe omesso di pronunciarsi;

2. l’articolata censura è inammissibile. E’, infatti, inammissibile, per difetto di specificità, la denunciata omissione di pronuncia dedotta rispetto a una questione di diritto che, peraltro, risulta affrontata dal Giudice di appellomentre le ulteriori censure, prospettanti violazioni di legge, sono inammissibili in quanto in consapevole contrasto all’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte in materia, senza che vengano poste in luce idonee ragioni che ne consentano una rivisitazione(Cass n. 5001 del 02/03/2018 ; Cass. Sez.

U n. 7155 del 21/03/2017); 2.1.Questa Corte (v. tra, ex multis , Cass. n. 25271 del 28/11/2014; id. n. 15824 del 29/07/2016; id. n. 1947 del 24/01/2019; id. n. 16913 del 11/08/2020) è, invero, ferma nel ritenere che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria .E si è, altresì, ripetutamente statuito che l'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della società e l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili(cfr., di recente tra le altre Cass.n. 3980 del 18/02/2020); 2.2. nella specie , la C.T.R. ha fatto corretta applicazione dei superiori principi laddove, di contro, il ricorrente, nell’anno di imposta cui afferisce l’accertamento, era socio unico e amministratore della Società e nessuna prova di segno contrario ha offerto al fine di superare la presunzione di distribuzioni degli utili in conseguenza dei maggiori ricavi accertati in capo alla Società; 3 ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente soccombente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 - quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso