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Ordinanza — n. 36035/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to failure to prove timely renewal of service notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36035/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to prove the timely renewal of the service notice after the initial notification was ineffective. Although the agency submitted a receipt stating the notice was 'transferred,' the court held that the burden lies on the notifying party to immediately renew the process upon learning of a negative outcome, adhering to the half-term limit established in Article 325 of the Code of Civil Procedure. Consequently, without rigorous proof of this renewal, the procedural requirements for the appeal were not met, leading to its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; In case of ineffective service of process due to reasons not attributable to the notifier, the latter must immediately reactivate the notification process within half the statutory term to preserve the effects of the original request, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal service of process notification renewal Code of Civil Procedure tax agency litigation procedural defect half-term limit rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/08/2020, n. 17577
325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.” (Cass. 21/08/2020, n. 17577) .
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Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Margherita BUTTIGLIERI,BTTMGH46H61B302O; -intimata - avverso la sentenza n. 2785/6/2020 , pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pubblicata il 4 maggio 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. La contribuente chiedeva il rimborso IRPEF per le ritenute operate sugli arretrati pensionistici anni 2007, 2008, 2009 e 2010. A fronte del silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria la stessa Oggetto:difetto notifica proponeva ricorso che la CTP accoglieva, così pure come la CTR respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate . Quest’ultima, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a un motivo. La contribuente è rimasta intimata, ma la ricorrente ha depositato in atti solo una relata con cartolina in cui si indica la dicitura “trasferita”.

Ragioni della decisione 1. La ricorrente Agenziadelle entrate, a corredo del deposito del ricorso, ha allegato una cartolina di ricevimento giunta a destinazione il 28 ottobre 2020, indirizzata alla contribuente presso il domicilio in via Nazario Sauro 2/S ad Acate (Ragusa), presso lo studio dell’avv. Carmela Pipitone. In tale cartolina si legge la dicitura “trasferito”. Era dunque onere della ricorrente, al fine di dimostrare la regolarità della notifica e dunque la costituzione del rapporto processuale, provvedere al rinnovo della stessa e al deposito del relativo esito, in conformità al principio espresso da questa Corte “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.” (Cass. 21/08/2020, n. 17577) .

In assenza della prova di tale incombente, il ricorso risulta dunque inammissibile.

2. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della controparte. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammiss