Cassation Court dismisses tax agency appeal, upholding legal cumulation of multiple late tax filings by intermediary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to impose doubled penalties for late tax filings. The private intermediary argued that 43 separate late declarations constituted a single violation, but the court affirmed the established legal principle of cumulative liability for multiple distinct violations. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the taxpayer's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997; In administrative tax sanctions, the late transmission of multiple distinct tax declarations by an intermediary constitutes a formal concurrence of violations, triggering cumulative liability under the specific statutory provision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro GRASSELLI CESARE, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avv.Giuseppe Merolla che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente – avverso la sentenza n. 525 / 3 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il15 o ttobre 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal ConsigliereRoberta Crucitti.
Sanzioni- Intermediario-Cumulo giuridico Rilevato che: Cesare Grasselli, intermediario abilitato alla trasmissione telematica ai sensi dell’art.7 bis del d.lgs. n.241 del 1997, impugnò l’atto di irrogazioni sanzioni emesso dalla Direzione Regionale dell’Umbria con cui gli si contestava la trasmissione tardivadi quarantatre dichiarazioni fiscali relative all’anno 2010 e si irrogavanosanzioni ai sensi dell’art.16 del d.lgs. n.472 del 1997. L’adita Commissione tributaria di prima istanza respinse il ricorso ma la decisione, appellata dalla parte privata, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria la quale ha ritenuto di applicare il primo comma dell’art.12 del d.lgs. n. 472 del 1997 con irrogazione della sanzione che avrebbe dovuto infliggersi per la violazione più grave aumentata al doppio.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso,Cesare Grasselli. il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art.12 del d.lgs. n. 472 del 1997 nelle qual i sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l’invio tardivo di 43 dichiarazioni in files distinti per l’anno di imposta 2010 nello stesso contesto temporale desse origine a un concorso formale tra violazioni con applicazione del cd. cumulo giuridico. 1.1.La censura è infondata alla luce del costante orien tamento di questa Corte in materia.
Si è, invero, ripetutamente statuito (Cass.5/06/2015 n.11741; Cass.9 febbraio 2016 n.2597; Cass. 6 - 5, n. 24649 del 19/10/2017; in termini Cass.n.ri 7661 e 4458 del 2017 ) che i n tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, all'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 . 2 Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore del controricorrente delle spese che liquida in complessivi euro 2.300,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso, in Roma ,