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Decreto — n. 35996/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35996/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Palermo Regional Court's tax decision extinguished. The appellant, Dorotea Iacono, failed to respond to the court's proposal for a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn, resulting in the termination of the proceedings without any further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline procedural extinction Code of Civil Procedure tax dispute cassation spese di difesa diritto a un difensore omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
PALERMO n.649/2023 depositata il 20/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
PALERMO n.649/2023 depositata il 20/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16561/2023 R.G. proposto da : IACONO DOROTEA, elettivamente domiciliata in CANICATTI' VIA GRAMSCI 34 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n.649/2023 depositata il 20/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 22/12/2