Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35986/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as litigation extinguished by early settlement payment under new 2023 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35986/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's submission of an early settlement request and partial payment. The taxpayer argued for dismissal based on the new legislative framework allowing for expedited resolution of tax disputes. The Court ruled that the statutory provisions were satisfied by the payment and formal request, legally terminating the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186-202 della legge 197/2022; Art. 40, comma 3 del d.l. 13/2023: The tax litigation process is extinguished when the taxpayer submits a request for early definition and pays the first installment, provided no objection is raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment early settlement procedure IRPEF payment installment legislative framework 2022 litigation termination impugnazione della cancellazione sospensione della riscossione fiscale condono fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-202 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro CASCONE GIORGIO elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n.14 presso lo studio dell’Avv. Domenico Siciliano che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza n. 1956 / 17 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia-Sez. distaccata di Catania , depositata i l 12 maggio2015;

Tributi-Appello- notificazione- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal Consigliere Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di Giorgio Cascone di cartella di pagamento portante IRPEF dell’anno di imposta 2002, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, perché non era stata depositata la ricevuta postale di spedizione, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, Giorgio Cascone; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il controricorrente ha depositatomemoria con istanza di cessazione della materia del contendere.

Considerato che: il controricorrente ha depositato in atti istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art.1, commi da 186 a 202 della legge 29 dicembre 2022 n.197 nonché quietanza di pagamento della prima rata in relazione alla cartella di pagamento oggetto di giudizio e ha, conseguentemente, chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio; l’atto impositivo per cui è causa è contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art.40, comma 3, del d. l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempiper la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo è estinto e che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Così deciso, in Rom