Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 35939/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders public hearing to determine if tax debt is covered by bankruptcy settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35939/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered a public hearing to discuss the case. The appellant, CO.EL.MI, challenged a tax assessment regarding unreported income and disputed the Regional Tax Commission's findings on specific audit points. Because the appellant is in bankruptcy proceedings and the status of a proposed debt settlement is unclear, the court deemed immediate judgment impossible without further facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375, comma 1, c.p.c.; Art. 375, comma 2, c.p.c.: When a party's bankruptcy status or the outcome of a debt settlement agreement is uncertain, the court must order a public hearing to clarify these facts before ruling on the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy proceedings tax debt settlement procedural admissibility public hearing order uncertain facts

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375, comma 1, c.p.c.
Trattandosi quindi di questioni di particolare rilevanza ex art. 375, primo comma, cod.
Art. 375, comma 2, c.p.c.
Trattandosi quindi di questioni di particolare rilevanza ex art. 375, primo comma, cod.
art. 112 cod. proc. civ
eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 2727 cod. civ
633/1972, nonché dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4711/2015R.G. proposto da: CO.EL.MI. – COMPAGNIA ELETTRICA MILANESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Novate Milanese, via Morandi n. 3, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avv. Bernardo De Stasio, rappresentata e difesa dall’Avv. Katia Scarpa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3413/43/2014 , depositata il 25 giugno 2014;

AVVISO ACCERTAMENTO IRES-IVA-IRAP 2008 R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. T9D031C02806/2012, notificato il 9 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale II di Milano accertava nei confronti della CO.EL.MI. – Compagnia Elettrica Milanese s.r.l. un maggior reddito d’impresa per l’anno 2008 di € 1.295.366,90, a fronte di un reddito dichiarato di € 135.495,00, con ripresa a tassazione di maggiore IRES per € 318.965,00, maggiore IRAP per € 40.821,00 e maggiore IVA per € 139.054,00, oltre sanzioni ed accessori. L’avviso di accertamento in questione si basava su n. 7 rilievi, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione indebite detrazioni, elementi positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi.

2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 22/01/2013, depositata il 3 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite. In particolare, la C.T.P. annullava l’avviso di accertamento con riferimento ai rilievi nn. 1), 2), 3), 4), 5), e 7), ritenendo fondato soltanto il rilievo n. 6), in carenza di valide eccezioni della contribuente.

3. Interposto gravame principale dall’Ufficio, ed appello incidentale dalla CO.EL.MI s.r.l., la Commissione tributaria R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci regionale della Lombardia – sede di Milano, con sentenza n. 3413/43/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, e depositata in segreteria il 25 giugno 2014, riformava parzialmente la sentenza, accogliendo l’appello principale con riferimento ai rilievi nn. 2), 4) e 5), ritenendo illegittimi i rilievi nn.

1) e 7), e confermando invece la legittimità del rilievo n. 6); accoglieva inoltre parzialmente l’appello principale con riferimento al rilievo n. 3), in quanto riferito sia al rilievo n. 1), ritenuto illegittimo, ed al rilievo n. 2), ritenuto invece legittimo; rigettava infine l’appello incidentale della contribuente.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CO.EL.MI s.r.l., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Effettuata una prima richiesta di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la quale l’Ufficio ha formulato diniego, e successivamente richiesta la sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanzain camera di consiglio del 21 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

E’ intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -Considerato che: R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la CO.EL.MI s.r.l. eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lamenta, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva del tutto omesso di pronunciare sull’eccezione da essa proposta, in sede di costituzione nel giudizio di appello, circa l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, perché sottoscritto da persona diversa dal Direttore dell’Ufficio, titolare del relativo potere e senza che del funzionario che lo aveva sostituito fosse prodotto in giudizio un atto di delega. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., con riferimento al rigetto dell’appello incidentale della CO.EL.MI s.r.l. riguardante la nullità (eccepita in primo grado) dell’avviso di accertamento impugnato, per la mancata allegazione dell’atto di delega che legittimava il Capo dell’ufficio controlli alla firma per delega del Direttore. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la CO.EL.MI s.r.l. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la società ricorrente che la decisione R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci dei giudici di secondo grado era errata, con riferimento ai rilievi nn.

2) e 3) (per quest’ultimo, quanto all’IVA) contenuti nell’avviso di accertamento, laddove essi hanno ritenuto che la stessa società non avessefornito prove convincenti atte a vincere la presunzione logica dell’Ufficio di sovrafatturazione da parte del committente, il quale aveva ammesso di avere eseguito le opere ma solo per gli importi fatturati, disconoscendo il di più riscontrato nei registri del committente. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la società contribuente che la C.T.R. aveva valutato contraddittoriamente i medesimi elementi indizianti relativamente ai rilievi n.

1) e n. 4), pervenendo a conclusioni opposte, ed avrebbe errato il proprio giudizio con riferimento al rilievo n.

4) contenuto nell’avviso di accertamento, relativamente all’importo di € 130.000,00 recuperato a tassazione, quale importo transitato dal conto correte della società al conto corrente personale del fratello dell’amministratore, senza unavalida giustificazione. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R., con riferimento al rilievo n.

5) di cui all’avviso di accertamento, considerato le ritenute R.G. N.4711/2015 Cons. est. Valentino Lenoci in garanzia (operate dalla ricorrente nei riguardi dei subappaltatori) tra le rimanenze di esercizio.

2. In via preliminare, appare opportuno fissare udienza pubblica di discussione sul ricorso in oggetto. La società ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, nell’àmbito della quale ha proposto l’estinzione anticipata della definizione agevolata proposta. Dalla documentazione depositata non emerge, tuttavia, se la definizione agevolata proposta si riferisca effettivamente al credito risultante dall’avviso di accertamento impugnato, ed in che termini tale definizione agevolata si sia conclusa. Trattandosi quindi di questioni di particolare rilevanza ex art. 375, primo comma, cod. proc. civ., ai fini della definizione del presente giudizio, appare necessario fissare pubblica udienza di discussione