Cassation court dismisses tax appeal claiming nullity due to unauthorized signature and lack of essential motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected Adriano Vigo's cassation appeal against a tax assessment regarding undisclosed broker income. Vigo argued the assessment was null due to an unauthorized signature and lacked essential motivation, while the tax agency maintained the notice was properly issued to the individual taxpayer. The court found the arguments unfounded because the assessment targeted Vigo personally, not a specific company, and the appellate decision contained sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 3, 51, 97 Cost.; The court holds that a tax assessment is not null merely because it does not specify a particular company when the liability falls on the individual taxpayer, and a decision lacks essential motivation only if it fails to address the specific grounds of appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vigo Adriano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito D’ambra del Foro di Milano e Corrado Morrone, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, al viale XXI Aprile n. 11 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 235, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 2.2.2016, e pubblicata il 15.2.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di attività ispettiva conclusasi con Processo Verbale di Costatazione, notificava a Vigo Oggetto: Reddito d’impresa - Proventi dall’attività di Broker non dichiarati -Avvisi di accertamento e cartella provvisoria - Litisconsorzio -Vizio di delega. Adriano gli avvisi di accertamento n. T6S010602341/2011, e n. T6S010602337/2011, relativi agli anni 2006 e 2007 ed aventi ad oggetto maggiore Irpef ed Irap, e successivamente, mediante l’emissione di ruolo straordinario, la cartella esattoriale n. 077 2011 0016358564 000, attinente ai medesimi affermati debiti tributari.
Al contribuente era contestato di non aver dichiarato redditi conseguiti per un importo complessivo superiore ai 500.000,00 Euro, svolgendo attività di broker assicurativo, nonché di essersi avvalso di “una serie di società e di operazioni straordinarie appositamente costruite ‘sartorialmente’, secondo le sue necessità, da una struttura di consulenti esterni con il fine di occultare detto reddito” (sent. CTR, p. 2).
2. Il contribuente impugnava gli atti indicati, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, proponendo plurime censure. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.
3. Adriano Vigo spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi a sei strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità dell’impugnata decisione, in conseguenza della violazione degli artt. 3, 51 e 97, della Costituzione, e dell’art. 8, comma 24, del Dl n. 16 del 2012, come conv., perché l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario privo del potere di firma.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 3, 51 e 97, della Costituzione, e dell’art. 8, comma 24, del Dl n. 16 del 2012, come conv., perché l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario privo del potere di firma 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice dell’appello, per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente afferma la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice del gravame, per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione.
6. Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione.
7. Con i primi due motivi di ricorso, proposti in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, il contribuente critica la CTR per non aver rilevato d’ufficio l’invalidità dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da funzionario non abilitato. A tal fine il ricorrente evidenzia che Giancarlo Dal Mas, firmatario dell’atto impositivo, è compreso tra i funzionari da considerarsi decaduti dal titolo di dirigenti perché illegittimamente prorogati, come emergente da giudizio svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, per effetto della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale. 7.1.
Invero cosa diversa è la proroga illegittima nell’incarico di un funzionario cui siano assegnate mansioni direttive, altra cosa è la legittimazione a sottoscrivere gli atti impositivi. Questa Corte regolatrice ha più volte avuto occasione di chiarire che “in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012”, Cass. sez.
V, 26.2.2020, n. 5177. L’avviso di accertamento può quindi essere legittimamente sottoscritto da funzionari delegati appartenenti alla carriera dirigenziale (terza area funzionale), anche se non aventi mansioni direttive. 7.1.1. Nel caso di specie, a seguito della contestazione mossa dal contribuente, ancora nel corso del primo grado di giudizio, l’Amministrazione finanziaria ha prodotto il titolo di legittimazione del firmatario dell’atto, consistente nella delega conferitagli dal Direttore Provinciale con atto prot. 1 10250 del 4.8.2011, come ben chiarito già dalla CTP (decisione trascritta in ric., p. 3).
Merita ancora di essere ricordato che il contribuente non contesta che il sottoscrittore degli avvisi di accertamento appartenesse, quando ha firmato gli atti, alla terza area funzionale. I primi due strumenti di impugnazione risultano quindi infondati, e devono essere respinti.
8. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente censura, in relazione ai profili della nullità della sentenza impugnata e della violazione di legge, la decisione della CTR per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. 8.1. La critica proposta dal ricorrente non appare completamente comprensibile, perché non indica neppure, nei suoi motivi di ricorso, con quale società e con quali soci ritenga sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Dalla parte introduttiva del ricorso emerge che il contribuente intende operare riferimento a tal Jonia Sas (ric., p. 1), come confermato dell’Amministrazione finanziaria, la quale non manca di sottolineare che “non vi è stato accertamento alla società (fittizia) ma al contribuente come percettore del reddito d’impresa … la contestazione di cui si discute vede il Sig.
Vigo unico destinatario dell’accertamento e unico possibile contraddittore” (controric., p. 9). Gli avvisi di accertamento per cui è causa, comunque, non sono relativi alla contestazione del conseguimento da parte del contribuente di un reddito di partecipazione per effetto della sua qualità di socio di una società di persone, attenendo invece ad un reddito d’impresa che, come chiarito dalla CTR e non contestato dal Vigo, bensì all’addebito, come si è innanzi ricordato, di aver percepito un reddito superiore ai 500.000,00 Euro, svolgendo attività di broker assicurativo, nonché di essersi avvalso di “una serie di società e di operazioni straordinarie appositamente costruite ‘sartorialmente’, secondo le sue necessità, da una struttura di consulenti esterni con il fine di occultare detto reddito” (sent.
CTR, p. 2). Nella parte in cui non si rivelano inammissibili, pertanto, il terzo ed il quarto motivo di ricorso risultano comunque infondati, e devono perciò essere respinti.
9. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso il contribuente critica, in relazione ai profili della nullità della sentenza della CTR e della violazione di legge, la impugnata decisione del giudice del gravame per aver pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione. 9.1. Invero il giudice dell’appello, nella sua decisione, innanzitutto ricostruisce con adeguata completezza lo svolgimento del processo, dando atto delle questioni proposte dalle parti e della decisione adottata dalla CTP. Quindi fa seguire l’analisi di motivi di ricorso proposti dal contribuente e li esamina ciascuno con sufficiente ampiezza, adottando una specifica pronunzia su ciascuno di essi. Non si rivela la carenza di alcuno degli elementi essenziali della decisione. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso risultano pertanto infondati e devono essere respinti. In definitiva, il ricorso introdotto da Adriano Vigo deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. 10.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Cortedi Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da Vigo Adriano, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament