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Ordinanza — n. 35885/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling lower court violated res judicata by re-examining established facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35885/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the case to be remanded. The agency argued the lower court violated res judicata by re-examining facts already settled by a prior provincial court ruling. The court agreed, finding the Regional Commission incorrectly reopened issues definitively resolved in the earlier judgment regarding the existence of tax violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 14 d.P.R. 600/1973: A lower court violates res judicata when it re-examines factual or legal premises already definitively established by a prior judgment that was not appealed by the opposing party.

Parole chiave

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res judicata violation tax appeal cassation procedural error established facts remand to lower court squadra di calcio sussidio per le spese scolastiche calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con l’unico motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2909 c.c.
civ.,per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 14 d.P.R. 600/1973
Art. 19 d.lgs. 446/1997
Art. 8 d.lgs. 546/1992
Risulta infatti dalla stessa sentenza impugnata: sia che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni e sul presupposto dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 8 del d.lgs.
art. 2909 cod. civ
civ.,per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2669/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata inRoma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro CALCIO SCLEDUM S.S.D. A R . L . IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 974/2014depositata l’ 11/06/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, di cui all’epigrafe, cheha rigettato il suo appell o contro l a sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che avevaparzialmente accolto ilricorso della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata Calcio Scledum avverso l’avviso di liquidazione che aveva accertato , per l’anno d’imposta 2005, un reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, determinando le maggiori imposte e le sanzioni dovute, in conseguenza del disconoscimento delle agevolazioni di cui alla legge16 dicembre 1991, n. 398 , per effetto dell’accertata violazione della disposizione di cui all’art. 25, comma 5, della legge del 13maggio 1999,n. 133, in tema di modalità dei pagamenti effettuati e dei versamenti ricevuti che superano l’importo di lire 1.000.000, ovvero euro 516,46.

La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l’unico motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt. 14 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973; 1, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; 19, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997; 3 ed 8 d.P.R. n. 322 del 1998 ed 8 d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo è fondato, nella parte in cui assumeche la CTR, decidendo sulle sanzioni, ha violato il giudicato, già formatosi, per effetto del rigetto, pronunciato dalla CTP e non appellato dalla società sportiva, del ricorso della contribuente in ordine alla violazione delle norme tributarie ed ai presupposti fattuali dell’imposizione -e quindi delle sanzioni ad essi correlate.

Risulta infatti dalla stessa sentenza impugnata: sia che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni e sul presupposto dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dunque sul presupposto che le violazion i contestate sussistessero, ma fossero giustificat e da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono; sia che l’appello erariale contestava proprio l’applicazione di tale esimente; sia, infine, che la contribuente non aveva proposto appello incidentale, essendosi limitata a chiedere il rigetto di quello erariale.

Si è quindi formato il giudicato in ordine al presupposto, fattuale e giuridico, della sussistenza delle violazioni contestatee la controversia, per effetto della sola impugnazione erariale, proseguiva in appello soltanto per accertare l’applicabilità delle sanzioni alle stesse violazioni correlate, sotto il profilo della scusabilità, o meno, della condotta sanzionabile, per le pretese obiettive condizioni di incertezza,dedotte dalla parte privata e riconosciute dalla CTP. La CTR ha invece erroneamente rimesso in discussione tale giudicato e – senza essere investita dall’appello della contribuente- ha negato la sussistenza,sia fattuale che giuridica, delle violazioni delle norme sostanziali tributarie contestate, per tale ragione (oggettivamente, giuridicamente e logicamente diversa da quella di cui alla ridetta scriminante) negando l’applicazione delle sanzioni.

Va quindi accolto il ricorso erariale, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata al giudice a quo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul