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Decreto — n. 35859/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural time limits under new 2023 decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 35859/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on a 2023 decree. The plaintiff, Royal Seeds SRL, challenged the tax authority's decision to list the case for automatic extinction based on Article 40 of the 2023 decree. The court upheld the lower court's finding that the procedural timeline had elapsed without a formal denial, thereby legally terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The automatic extinction of tax proceedings due to the expiration of statutory time limits for declaration, as mandated by the new decree, constitutes a valid procedural termination that bars further litigation on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits automatic case closure 2023 tax decree tax authority enforcement assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
EMILIA ROMAGNA n.1137/ 04/ 2021 depositata il 24/09/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., l. n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, l. n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8238/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ROYAL SEEDS SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMMELLINI ALBERTO, unitamente all'avvocato TARGHINI MATTEO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1137/ 04/ 2021 depositata il 24/09/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P