Cassation Court dismisses appeal against customs penalty, rejecting generic good faith claims and lack of formal appointment arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' appeal against a customs penalty decision, ruling that the lower court correctly identified the appellants as joint obligors. The appellants argued they lacked knowledge of the smuggling operations and that formal appointment requirements were not met, but the court found these arguments generic and unsupported by evidence. Consequently, the court affirmed the lower court's finding that the appellants effectively managed the company and were aware of the illegal acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 79 Codice Doganale Comunitario; Art. 2369 c.c.: The court rejects generic protests regarding good faith or lack of formal appointment when the second instance judgment has thoroughly established the appellant's actual control and knowledge of the illegal operations.
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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14780/2021 R.G. proposto da : - Zhang Xuechai , in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale R.S. di Zhang Xuechai; -Huang Feiyu; -Huang Dejian; -Ma Lifang , in proprio e nella sua qualità di institore di H.M. s.r.l. unipersonale; -Wu Xuefei alias Xue Fei , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di H.M.s.r.l. unipersonale, tutti elettivamente domiciliati in FIRENZE VIA MARAGLIANO, presso lo studio dell’avvocato FOLLI MAURIZIO (FLLMRZ61H11C263X) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA - FIRENZE n.850/2020 depositata i l 19/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:
1. Sul fondamento di p.v.c., a sua volta scaturente da indagini condotte dalla G.d.F. nell’ambito del procedimento penale n. 2066/2015 r.g.n.r. Proc. Prato, indagini dalle quali era emerso che la ditta individuale R.S. di Zhang Xuechai costituiva mero prestanome di H.M. s.r.l. unipersonale, per conto della quale aveva introdotto nel t.n. cospicue quantità di tessuto, con conseguente configurabilità di un sodalizio dedito a contrabbando tra i gestori legali della predetta ditta individuale (la titolare Zhang Xuechai ed il figlio nonché dipendente Huang Feiyu) e gli amministratori di fatto della medesima, individuati nei soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende di H.M. (Huang Dejian, Ma Lifang, Wu Xuefei e Campiani Raffaella), l’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Prato e Pistoia, al fine di recuperare i diritti di confine, emetteva: - in data 09.03.2017, un primo avviso di pagamento prot. n. 4275/RU del 03.03.2017 nei confronti di Zhang Xuechai e Huang Feiyu; -in data 16.05.2017, un secondo avviso di pagamento prot. n. 8713/RU del 11.05.2017 nei confronti dei coobbligati in solido:
H.M., Huang Dejian, Ma Lifang , Wu Xuefei (alias Xue Fei) e Campiani Raffaella.
2. I contribuenti proponevano impugnazione mediante separati ricorsi, respinti dalla CTP di Prato, previa riunione, con sentenza n. 198/01/2017 del 20/11/2017 depositata il 05/12/2017.
3. I contribuenti proponevano appello, respinto dalla CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Con l'unico, articolato motivo di impugnazione, i primi due contribuenti [Zhang X. e Huang F.] contestano le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice relativamente al ruolo svolto dall'operatore economico Enixin che, a parere dell'a.f. prima e della CTP poi (che sul punto offre motivazioni pienamente condivise da questa CTR), sarebbe stato soggetto fittizio ed interposto nell'operazione di contrabbando ipotizzata dalla GdF.
La contestazione non appare fondata, dunque, in quanto gli atti dell'indagine, svolta anche attraverso richieste di informazioni presso il paese estero in cui formalmente operava Enixin, mostrano con ragionevole certezza che la predetta società era semplicemente una cartiera cui era affidato il compito di dotarsi di codice IVA al fine di produrre false fatture di cessione intracomunitaria così tentando di far perdere le tracce dell'effettivo percorso seguito da parte della merce rinvenuta nei magazzini di RS (la società di cui Zhang X. era titolare).
Infatti, premesso che Enixin aveva di fatto negato qualsiasi collaborazione con l'a.f. italiana, è risultato che la citata società (che in realtà figurava quale importatrice di abiti e accessori e non di stoffe) non possedeva le strutture materiali e di personale (un solo dipendente) necessarie per svolgere l'attività dichiarata. Inoltre nessun flusso di denaro risultava registrato sul cc bancario ungherese della società, che aveva presentato la dichiarazione Intra solo per il terzo trimestre 2015 senza menzionare fornitura di beni alcuna verso la RS di Zhang X.
Per le stesse ragioni appare ragionevolmente provata anche la conclusione, tratta dalla GdF, sulla falsità delle fatture intercorse tra la società Brightop inglese ed Enixin; potendosi quindi escludere la liceità del passaggio intracomunitario delle merci pervenute alla RS. Per giunta, l'a.f. ha anche provato che le fatture intestate alla Enixin, e ritenute ideologicamente false, non sono oggettivamente esattamente riconducibili alla merce rinvenuta presso RS. Ciò in quanto le fatture riportano quantitativo (metraggio) complessivamente di gran lunga inferiore a quello detenuto da R.S.; e sono state riscontrate evidenti differenze qualitative.
Merita menzione anche il fatto, accertato, di una numerazione anomala delle fatture, indice di una produzione fraudolenta delle fatture stesse. Quanto alle contabili bancarie che, secondo parte appellante, smentirebbero la fittizietà delle operazioni, occorre solo rilevare che i pagamenti:
a) sono tutti posteriori all'inizio del controllo ad opera della GdF;
b) coprono solo l'importo di 150.000,00 €, a fronte di un importo complessivo delle fatture ammontante ad € 1.013.084,23. Quanto infine al modello Intrastat, esso risulta compilato tardivamente rispetto al termine di legge e, soprattutto, dopo l'inizio della verifica ad opera della GdF. L'appello di Zhang X. e Huang F. deve quindi essere respinto. Wu X., Ma L. e Huang D. da un lato, e Camplani R. dall'altro, si dolgono del fatto che la CTP ha accolto le tesi dell'a.f. senza sottoporre a disamina le loro argomentazioni difensive. La doglianza è fondata.
Tuttavia ciò, com'è noto, non comporta l'annullamento della sentenza e la retrocessione del giudizio alla CTP, ma solo l'obbligo della CTR di valutare le ragioni delle parti, assumendo le decisioni del caso. In sintesi le ragioni delle parti contribuenti si compendiano nel rilievo in virtù del quale essi potevano non sapere della illiceità dei comportamenti di R.S. e della H.M. srl, che controllava ogni aspetto operativo, contabile e logistico di R.S. Le indagini svolte dalla GdF, al contrario, dimostrano documentalmente che i quattro appellanti avevano piena conoscenza dei fatti illeciti attribuiti a R.S. H.M. srl (il cui l.r., amministratore unico e socio unico era WU X.; il cui institore con pieni poteri era Ma L. ed il cui dipendente era Camplani R.), infatti, gestiva il personale di R.S.; gestiva le vendite, gli acquisti e i flussi di denaro di R.S., faceva da tramite con il consulente per la sicurezza di R.S., gestiva affari privati di Zhang X.
Di ampi poteri decisionali era anche titolare Huang D. (cugino di Huang F.), formalmente solo dipendente di H.M. srl ma capace di impartire disposizioni per trasferimenti di denaro e di approvare preventivi. In tale contesto fattuale, del tutto correttamente l'a.f. e la CTP hanno ritenuto applicabile il disposto dell'art. 79 del vigente codice doganale comunitario (Reg. UE 952/2013).
4. Propongono cumulativamente, con un unico atto, ricorso per cassazione i contribuenti di in epigrafe (Zhang Xuechai, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale R.S. di Zhang Xuechai, Huang Feiyu , Huang Dejian , Ma Lifang , in proprio e nella sua qualità di institore di H.M. , e Wu Xuefei alias Xue Fei , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di H.M.) mediante cinque motivi, cui resiste l’Agenzia con articolato controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia: “Insufficiente motivazione”. 1.1. “Risulta palese come la Commissione Regionale abbia motivato in modo insufficiente la sentenza impugnata[;] non è assolutamente vero che i ricorrenti abbiamo proposto un unico motivo di impugnazione, ma hanno articolato contestando puntualmente i vari punti della sentenza di primo grado. È palese come la Commissione Regionale, seguendo la sentenza della Commissione Provinciale, si sia basata solo e soltanto su quanto asserito dalla Agenzia delle Dogane senza analizzare le eccezioni formulate dai ricorrenti”. 1.2.
Il motivo è inammissibile. Il vizio motivazionale, segnatamente “sub specie” dell’insufficienza della motivazione, non è più deducibile come tale giusta il riformato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; né il motivo denuncia una totale omissione o mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata: unica censura residualmente rilevante sul piano motivazionale. D’altronde il motivo incorre altresì in difetto di precisione, a misura che non riproduce i motivi di appello onde contestare la ricostruzione, effettuata dalla CTR, dell’unico motivo di appello di Zhang X. e Huang F.
Infine, il motivo è, ad ogni modo, manifestamente infondato, attesa, patentemente, la completa ed approfondita giustificazione addotta dalla CTR a fondamento della decisione.
2. Con il secondo motivo si denuncia: “Errata valutazione delle prove prodotte”. 2.1. “Nella sentenza impugnata si dà per scontata l’inesistenza della società Enixim e che la stessa sia una c.d. ‘cartiera’. L’esistenza della società Enixim è confermata dalla regolarità della partita IVA e dal fatto che, nel procedimento penale, parte dei beni importati sono stati subito dissequestrati su stanza delle parti. La Commissione non si pone neppure il dubbio se i ricorrenti fossero o meno coscienti del comportamento da parte della società Enixin […].
Si richiama sul punto la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. II Penale, 25 gennaio 2016, il cui fulcro centrale della motivazione è la constatazione che non risulta provato che le società fossero davvero consapevoli di tutto il circuito seguito dalla merce e del coinvolgimento in una evasione tributaria […]. I Giudici di primo e secondo grado non hanno minimamente tenuto conto della esistenza di fatture, dei pagamenti in acconto effettuati e documentati, del fatto accertato dalle autorità ungheresi in Inghilterra che i beni ‘provenienti da Brightop Limited sono arrivati a Felixstowe ed altri porti dove sono state sdoganate e da lì si è realizzato il trasporto un Francia ed Italia’, a dimostrazione dell’esistenza di rapporti commerciali e della esistenza della società Enixim, e non tengono, altresì, conto che le merci fatturate alla R.S. srl non sono arrivate dall’Ungheria ma, bensì, dall’Inghilterra.
Non si tiene altresì minimamente conto della esistenza dei pagamenti effettuati, per acconto, sul conto indicato dalla società Enixim. Nella sentenza impugnata non si prende, altresì, in considerazione che sono presenti i CRM regolarmente firmati dal gestore della società”. 2.2. Il motivo è inammissibile. Esso – che neppure individua il paradigma entro il quale dovrebbe inquadrarsi – non richiama anche solo per sommi capi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. II Penale, 25 gennaio 2016, non minimamente contestualizzata, e non evoca le prove in tesi erroneamente valutate dalla CTR, rendendo conto, in particolare, della loro produzione, del loro contenuto e della loro efficacia univocamente dimostrativa degli assunti difensivi, di per sé, anzi, non enucleati e perciò non allegati come incompatibili con gli accertamenti compiuti dalla CTR medesima.
Esso – che in modo siffattamente inconcludente pretende una rivisitazione nel merito del giudizio concordemente espresso da CTP e CTR, per ciò solo violando canoni e limiti del controllo di legittimità demandato a questa Suprema Corte – omette in definitiva di confrontarsi con il predetto giudizio: ciò emerge evidente sol che si consideri come la CTR lungamente si soffermi, non solo sugli indici rivelatori della sostanziale inesistenza di Enixim ed “a fortiori” di alcun rapporto con R.S., ma altresì, ed esplicitamente, sulle ragioni per cui le contabili invocate dai contribuenti per smontare la prospettazione agenziale di fittizietà delle operazioni si rivelino totalmente inadeguate allo scopo.
3. Con il terzo motivo si denuncia: “Valutazione delle sole prove accertate in sede penale – Violazione [degli] artt. 115 116 c.p.c. - Errore di motivazione ex art. 360, co 1, n. 5, c.p.c.”. 3.1. “La Commissione Tributaria Provinciale, in primo grado, e quella Regionale, nella sentenza impugnata, aderiscono in blocco agli accertamenti eseguiti dalla GdF nel procedimento penale senza entrare in una approfondita analisi dei documenti e delle prove prodotte dai ricorrenti”. “In relazione all’appello promosso da Wu Xuefei e Huang Dejian la stessa Commissione Tributaria Regionale rileva [che] ‘si dolgono del fatto che la CTP ha accolto le tesi dell’a.f. senza sottoporre a disamina le loro argomentazioni difensive.
La doglianza è fondata’. Nella sentenza impugnata il Giudice erroneamente ritiene che ‘ciò come è noto non comporta l’annullamento della sentenza e la retrocessione del giudizio alla CTP, ma solo l’obbligo della CTR di valutare le ragioni delle parti, assumendo le decisioni del caso’ […]”. 3.2. Il motivo è inammissibile. Esso incorre in difetto di precisione a misura che non specifica il contenuto, rispettivamente, degli accertamenti della GdF in seno al procedimento penale e dei documenti e prove introdotti dai contribuenti. Esso neppure illustra per quale motivo sarebbe erroneo il “modus procedendi” della CTR, la quale, rilevato non avere la CTP esaminato le argomentazioni della difesa dei contribuenti, ha direttamente provveduto alla riedizione del giudizio di merito.
A questo riguardo, di contro rispetto a quanto sostenuto nel motivo, la CTR ha correttamente operato, stante la natura interamente devolutiva dell’appello. Fermo quanto precede, il motivo si dimostra, altresì e comunque, manifestamente infondato. Esso, infatti, laddove taccia la sentenza impugnata di appiattimento sulle risultanze delle indagini penali, neglige avere invece la CTR “funditus” preso in considerazione e confutato gli assunti difensivi, volti, segnatamente, a protestare l’ignoranza di Wu X., Ma L. e Huang D. da un lato, e Campiani R., dall’altro, rispetto ai comportamenti illeciti di R.S. (che a sua volta, come visto, nella ricostruzione della CTR, intratteneva rapporti fittizi con Enixim): donde il ridetto appiattimento costituisce censura totalmente fuori contesto.
4. Con il quarto motivo si denuncia: “Errata applicazione dell’art. 79 del codice doganale comunitario”. 4.1. “Per quanto sopra esposto non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame l’art. 79 del Codice Doganale Comunitario. Il Giudice di secondo grado doveva analizzare, nello specifico ed approfonditamente, le posizioni dei vari ricorrenti [in] particolare in relazione al 38° considerando del Codice il quale prevede che ‘è opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorga in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore’ […]”. 4.2.
Il motivo è manifestamente infondato. La protesta di buona fede è del tutto generica, siccome disancorata rispetto a qualsivoglia indice fattuale, pretesamente misconosciuto dalla CTR. Quest’ultima, al contrario, s’è profusa con dovizia di particolari nello spiegare che la compagine legata a H.M. (Wu X., Ma L., Huang D. e Campiani R.) era senz’altro a conoscenza degli illeciti compiuti per il tramite di R.S., poiché la gestiva interamente, sia quanto ad acquisti e vendite sia quanto a flussi di denaro, riducendo conseguentemente R.S. ad una sorta di “longa manus” di H.M.
5. Con il quinto motivo si denuncia: “Errata applicazione dell’art. 2369 c.c.”. 5.1. “Nella sentenza impugnata si rileva una errata applicazione dell’art. 2369 c.c. principalmente rispetto a Huang Dejian, Ma Lifang e Xu Xuefei che la G.d.F. ritiene amministratori di fatto della ditta R.S. […]. Il requisito della continuità dell’attività gestoria da parte dell’amministratore di fatto tenta di recuperare sul pano probatorio il deficit di tassatività nascente dal difetto di un’investitura formale anche sub specie di un atto di delega.
In assenza del requisito della continuatività dell’attività gestoria ed in relazione al singolo atto di gestione potrà, se del caso, ipotizzarsi una responsabilità concorsuale dall’extraneus amministratore di fatto occasionale nel reato proprio dell’amministratore legale”. 5.2. Il motivo è inammissibile. Esso, come il precedente, cade in evidente genericità, omettendo di appuntare alcuna concreta censura alla sentenza impugnata. Esso è viepiù manifestamente infondato, giacché – alla stregua di quanto già osservato a proposito del precedente – la CTR ha accertato avere H.M. il totale controllo di R.S. nell’intero suo sviluppo gestorio, senza che il ricorso adduca evidenze, già somministrate ad entrambi i giudici di merito, del contrario.
6. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna solidalmente i ricorrenti come in epigrafe al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese di lite, liquidate in euro 8.200, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 c