Cassation court allows tax agency appeal, ruling regional court omitted prescription term analysis for unpaid tax portion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax court's decision, ordering a retrial. The lower court had accepted the insurer's claim for a refund but failed to address the statute of limitations regarding the unpaid balance of €459,037.30, focusing only on the paid installment. The supreme court held that by ignoring the prescription period for the remaining claim, the regional court committed a procedural error requiring a new judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; When a tax authority omits to rule on the statute of limitations regarding a specific portion of a refund claim, the decision is flawed and must be quashed for retrial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9144/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege, –ricorrente – contro METLIFE EUROPE INSURANCE D.A.C. – Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Dublino (Irlanda), Hatch Street Lower 20 e sede secondaria in Roma, via Andrea Vesalio n. 6, elettivamente domiciliata in Roma, viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio dell’avv.
Tonio Di Iacovo , dell’avv. Benedetta Rossi e dell’ a vv. Delia Berto , dai quali è rappresentata e difes a congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale alle liti in data 26 aprile 2022 autenticata dal Notaio Carlo Giulio Leopoldo Vismara, –controricorrente – DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA ASSICURAZIONIR.G. N.9144/2022 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.243/2022, depositata il 20 gennaio 2022 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott.
Valentino Lenoci; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; -Rilevato che:
1. In d ata 26 maggio 2017, la società Metlife Europe Insurance d.a.c. (di seguito “Metlife Europe”), società assicuratrice residente in Irlanda e operante in Italia in regime di stabilimento, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso del credito d’imposta sulle assicurazioni esposto nella denuncia mensile, relativa a l mese di maggio 2013, dalla Metlife Insurance Limited, società assicuratrice residente nel Regno Unito e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, di cui la ricorrente assumeva avere acquisito la titolarità a seguito della cessione, in suo favore, del ramo di aziendaitaliano con atto per Notaio Nicola Atlante dell’11 febbraio 2014. In data 21 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio notificava alla società richiedente il diniego di rimborso, stante lo spirare dei termini previsti dall’art. 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216(tre anni dal giorno del pagamento).
2. Proposto dalla società ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2585/31/2019, depositata il 2 1 R.G. N.9144/2022 Cons. est. Valentino Lenoci febbraio 2019, lo accoglieva, ritenendo non sussistente la prescrizione del credito al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 243 / 07/ 2022 , pronunciata il 10 gennaio 2022 e depositata in segreteria il 20 gennaio 2022, rigettava l’appello, con condanna del la soccombente al pagamento elle spese di giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di ununico motivo. La società Metlife Europe resiste con controricorso . 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il P.M. ha depositato requisitoria scritta e la controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 ), cod. proc. civ. Contesta, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe erroneamente statuito, in conformità ai giudici di primo grado, il diritto della controricorrente ad ottenere il rimborso del credito d’imposta, sull’assunto che il versamento integrale dell’indebito non potesse farsi risalire al 16 maggio 2013, e che quindi il dies a quodel decorso del termine di prescrizione non potesse identificarsi con tale data.
R.G. N.9144/2022 Cons. est. Valentino Lenoci A dire dell’Ufficio, in particolare, la C.T.R. avrebbe quindi statuito soltanto con riguardo al versamento di € 84.363,61, effettuato in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, e non anche con riferimento all’ulteriore importo di €459.037,30, parte (assieme all’importo di € 84.363,61) del maggior importo di € 543.400,91 complessivamente chiesto a rimborso. La C.T.R., quindi, secondo l’Ufficio ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, e cioè anche su quella parte di domanda relativa alla pretesa fondatezza dell’eccezione di prescrizione anche in relazione alla restante parte del credito, oltre quella riguardante il versamento effettuato il 16 maggio 2013.
2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue. Il motivo è fondato. Ed invero, va rilevato che la Metlife Europe Insurance d.a.c. ha richiesto il rimborso della complessiva somma di €543.401,91, di cui € 84.363,61 oggetto di versamento in data 16 maggio 2013 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2014, ed € 459.037,30quale credito risultante da versamenti effettuati nelle annualità precedenti. Ora, la C.T.P., nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che, ai fini del rimborso, il dies a quodella prescrizione triennale (ex art. 30 l. n. 1216/1961) dovesse farsi decorrere dal 31 maggio 2014, data in cui la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013, tenuto conto del conguaglio già versato in data 16 maggio 2013, dell’importo di € 84.363,61.
R.G. N.9144/2022 Cons. est. Valentino Lenoci Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nel proporre appello avverso tale decisione, aveva eccepito che soltanto con riferimento alla somma di € 84.363,61, oggetto di pagamento (quale acconto per il 2014) in data 16 maggio 2013, potesse configurarsi il mancato decorso del termine prescrizione, mentre questo non avrebbe potuto valere per la residua somma di € 459.037,30, in quanto riguardante periodi d’imposta precedenti. Su tale specifica questione la C.T.R. ha completamente omesso di pronunciarsi, essendosi limitata ad escludere che il versamento indebito si fosse perfezionato il 16 maggio 2013, data in cui in cui è stato effettuato il pagamento dell’acconto per l’anno 2014 (pari ad € 84.363,61), con ciò confermando la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 31 maggio 2014 (data in cui la Metlife Europe avrebbe dovuto presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2013), ma senza indicare alcunché circa il dies a quodella prescrizione con riferimento alla residua somma di € 459.037,30, riguardante un credito formatosi nei precedenti periodi d’imposta, sulla base di versamenti effettuati dalla società cedente del ramo d’azienda (e cioè Metl ife Insurance Limited ) prima della cessione del ramo d’azienda.
3. Consegue pertanto l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. R.G. N.9144/2022 Cons. est. Valentino Lenoci
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in d