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Ordinanza — n. 35824/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's parent company settling the same tax assessment separately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35824/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal against Perfetti Van Melle Italia S.R.L. extinguished because the parent company had already settled the identical tax assessment in a separate proceeding. The tax agency argued that the lower court erred in applying transfer pricing rules regarding intercompany royalties, but the court ruled that the consolidated tax regime meant the parent's settlement covered the subsidiary's liability. Consequently, the court held that the subject matter of the dispute no longer existed, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 118 d.P.R. 917/1986: When a parent company within a consolidated tax group settles a tax assessment applicable to both the parent and subsidiary, the judicial proceedings against the subsidiary are extinguished as the subject matter of the dispute has ceased to exist.

Parole chiave

Generato dall'IA
consolidated tax regime tax assessment settlement parent company liability transfer pricing rules extinguishment of proceedings fiscal consolidation tax appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. 23 October 2018, n. 119
La società consolidante Perfetti Van Melle s.p.a., che ha, nelle more del presente giudizio, incorporato la consolidata Perfetti Van Melle Italia s.p.a., ha infatti definito la separata controversia riguardante il medesimo avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 118 of D.P.R. n. 917/1986
Art. 9, paragraph 3 of D.P.R. n. 917/1986
110, commi 2 e 7,e dell’art. 9, comma 3 , del d .P.R.
Art. 110, paragraphs 2 and 7 of D.P.R. n. 917/1986
Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 2 e 7,e dell’art.
Art. 360, paragraph 1, number 3 of the Code of Civil Procedure
546, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
art. 118 d.P.R. n. 917/1986

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5087/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – Contro PERFETTI VAN MELLE S.P.A., nella qualità di incorporante la PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lainate, via XXV Aprile n. 7, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia n. 278, presso lo studio dell’avv.

Antonio Di Giovanni dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 24 gennaio 2023, –controricorrente – AVVISO ACCERTAMENTO IRES2006 R.G. N.5087/2016 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3338/38/2015 , depositata il 15 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; visto il parere del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.

Aldo Cennicola, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. -Rilevato che:

1. A seguito di processo verbale di constatazione del 17 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate - D irezione r egionale della Lombardia notificava avviso di accertamento n. TMB086C007710/2011 alla Perfetti Van Melle Italia s.r.l., con il quale riscontrava una maggiore imposta di €370.792,00 e irrogava una sanzione amministrativa. In particolare, l’Ufficio contestava la mancata contabilizzazione di ricavi intercompany per la cessione di impianti produttivi non operativi a società del gruppo residenti all’estero, non essendosi la società limitata alla cessione dei beni, ma avendo anche svolto una serie di attività per le quali si presumeva una remunerazione del 10% del valore dei macchinari.

2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 2169/05/2014, accoglieva il ricorso.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3338/38/2015, pronunciata il 23 giugno 2015, e depositata in segreteria il 15 R.G. N.5087/2016 Cons. est. Valentino Lenoci luglio 2015, rigettava l’appello con compensazione delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso Perfetti Van Melle Italia s.r.l. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 21 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Eccepisce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere i motivi di impugnazione carenti di specificità, avendo gli stessi invece puntualmente criticato ed esaminato le questioni in fatto e in diritto poste dalla C.T.P. a base della propria decisione. 1.2. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 2 e 7,e dell’art. 9, comma 3 , del d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

R.G. N.5087/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Contesta la ricorrente che, in primo luogo, il contratto riguardante il riconoscimento a quest’ultima di una royalty pari al 2% del fatturato per servizi di “assistenza per l’installazione, acquisto e funzionamento degli impianti” sarebbe intercorso tra la casa madre, la s.p.a. Perfetti Van Melle, e le società del gruppo, a nulla rilevando nel rapporto di cessione tra la società italiana del gruppo, la Perfetti Van Melle Italia s.r.l., e le altre società del gruppo resident i all’estero. In altri termini, la corresponsione di royalty alla capogruppo da parte delle consociate non impedirebbe l’applicazione della normativa sul transfer pricingnel rapporto bilaterale tra la controllata italiana e le controllate esteredel gruppo.

In secondo luogo, l’Ufficio ritiene errata la statuizione del giudice a quo,nella parte in cui afferma che «non risulta che l’indicazione del predetto 10% nella determinazione dei presunti ricavi omessi sia avvenuta, così come previsto dalle linee guida OCSE, attraverso il confronto del prezzo con transazioni similari concluse tra imprese indipendenti». Al riguardo, da un lato, le linee guida dell’OCSE in materia di transfer pricing non avrebbero valore normativo, ma solo pratico e orientativo, e, dall’altro, il metodo per rilevare il valore normale sarebbe quello prescritto dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, a cui rinviano il settimo e secondo comma dell’art. 110 della medesima disciplina.

Secondo la ricorrente, la società contribuente avrebbe dovuto provare che il sistema di remunerazione praticato nel rapporto di specie fosse conforme al principio della libera concorrenza, R.G. N.5087/2016 Cons. est. Valentino Lenoci essendosi invece limitata a far valere il summenzionato contratto di royalty.

2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere. La società consolidante Perfetti Van Melle s.p.a., che ha, nelle more del presente giudizio, incorporato la consolidata Perfetti Van Melle Italia s.p.a., ha infatti definito la separata controversia riguardante il medesimo avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; il relativo giudizio (n. 5088/2016 R.G.) è stato dichiarato estinto con decreto presidenziale del 7 febbraio 2022. Orbene, ciò posto, è indubbio che la definizione agevolata richiesta ed ottenuta dalla Perfetti Van Melle s.p.a. non possa non dispiegare i suoi effetti anche nei confronti della controllata Perfetti Van Melle Italia s.r.l., posto che trattasi di medesimo accertamento (notificato sia alla consolidata che alla consolidante), e sussistendo un regime di consolidato fiscale con pagamento di unica imposta da parte della controllante ex art. 118 d.P.R. n. 917/1986.

3. Ogni altra questione resta assorbita. Spese a carico di chi le ha anticipate. P