Decreto — n. 35783/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23232/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MANNI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA N.24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO rappresentato e difeso dagli avvocati MOLINARI LUCIA (MLNLCU76R62I119B), CAGGIULA ALFREDO (CGGLRD58E08D883E) -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - SEZ.DIST.LECCE n.738/2017depositata il 01/03/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35783/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che, attesa la peculiarietà della controversia e il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale vanno compensate tra le parti.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23232/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MANNI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA N.24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO rappresentato e difeso dagli avvocati MOLINARI LUCIA (MLNLCU76R62I119B), CAGGIULA ALFREDO (CGGLRD58E08D883E) -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - SEZ.DIST.LECCE n.738/2017depositata il 01/03/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che, attesa la peculiarietà della controversia e il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in