Civil procedure dismissed: tax court process extinguished by automatic listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the lower court listed the case's closure in the mandatory tax registry. The taxpayer argued for a hearing, but the court found the statutory listing of the case's conclusion under the 2023 tax reform law sufficient to terminate proceedings. Consequently, the process was dismissed without a substantive ruling on the tax dispute itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic inclusion of a case's conclusion in the statutory registry for tax litigation extinguishes the civil process, barring further hearings unless explicitly requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9835/2022 R.G. proposto da PALESTINI GIORGIO, rappresentato e difeso dagli avvocatiBONTEMPI LUCA e VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 1199 /02 /2021 depositata il 11/10/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO