Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case for new hearing after joining separate proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Equitalia Sud and the Revenue Agency against a regional tax commission decision. The court noted that the lower court had rejected the appeals based on procedural defects, including late filing and expiration of time limits. Consequently, the court ordered the joining of the two separate proceedings and remanded the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 bis d.P.R. 600/1973; Art. 54 bis d.P.R. 633/1972; Art. 25 d.P.R. 602/1973: The court remands the case for a new hearing when procedural defects such as late filing or expiration of time limits invalidate the appeal, requiring the lower court to re-examine the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11319/2016 R.G. proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato FIORINI ANTONELLA (FRNNNL75P54H501X), rappresentat a e difes a dall'avvocato CARSO IVANA (CRSVNI54C71G372H) -ricorrente- contro GALANO COSTRUZIONI SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO -intimati- nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 11730/2016 R.G. e proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GALANO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato MARSICO LUIGI (MRSLGU73B21H501F), rappresentata e difesa dall'avvocato STASI ALESSANDRA (STSLSN69S51D643T) -controricorrente- nonchécontro EQUITALIA SUD SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA PUGLIA - SEZ.DIST.FOGGIAn. 2294/ 26/ 15 depositata i l 05/11/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 2294/26/15del 05/ 11 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione distaccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Galano Costruzioni s.r.l. (di seguito Galano) e rigettava gli appelli incidentali proposti da Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia) e dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti del la sentenza n. 279 /0 4 /13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008; 1.1. c ome si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1.2. la CTR rigettava gli appelli proposti evidenziando che:
a) l’appello incidentale di Equitalia era inammissibile perché tardivamente proposto;
b) il ricorso proposto da Galano doveva ritenersi tempestivo;
c) l’Amministrazione finanziaria era incorsa in decadenza per violazione del termine di cui all’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con assorbimento di ogni altro ulteriore rilievo;
d) la sentenza impugnata aveva immotivatamente compensato le spese di lite, che dovevano essere riconosciute in favore della società contribuente;
2. avverso la sentenza di appello Equitalia e AE proponeva no separati ricorsiper cassazione, affidati entrambi a tre motivi;
3. Galano resisteva con controricorsounicamente nel procedimento n. 11730/2016. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 11730/2016 al procedimento n. 11319/2016, trattandosi di separati ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza della CTR; 1.1. a seguito della riunione il ricorso proposto da Equitalia, previamente notificato, assume la qualifica di ricorso principale, mentre il ricorso proposto da AE assume la qualifica di ricorso incidentale;
2. sempre in via preliminare, la decisione sul ricorso n. 11319/2016 impone l’esame del fascicolo d’ufficio, del quale va disposta l’acquisizione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria del