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Ordinanza — n. 35628/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares case extinguished due to adherence to new 2022 tax amnesty law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35628/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished rather than examining the merits of the taxpayer's appeal. The Revenue Agency had challenged land sale profits, but taxpayers submitted requests for tax amnesty under Law 197/2022 with proof of payments. The court ruled that adherence to this amnesty law legally terminates the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197 e 198 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer adheres to the tax amnesty provisions of Law 197/2022 by submitting the required documentation and payment proof, the judicial proceeding is automatically declared extinguished.

Parole chiave

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tax amnesty law judicial extinction Land value added tax Revenue Agency appeal Law 197 2022 procedural termination tax dispute resolution rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della legge n. 197 del 2022
I contribuenti hanno infatti presentato all’Agenzia delle Entrate istanze di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n.
Art. 20, comma 1, lett. c) del Dl 30 marzo 2023, n. 34
1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
commi 200 e 201 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
I contribuenti hanno infatti presentato all’Agenzia delle Entrate istanze di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Ciatti Antonio e Ciatti Paolo , rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. Emanuele Pomponi del Foro di Siena, che ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio della Dott.ssa Maria Teresa Cefali, alla via Collalto Sabino n. 60 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 590, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 24.2.2015, e pubblicata il 24.3.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

O GGETTO :Vendita di terreno lottizzato -Con oneri a carico dell’acquirente - Contestata finalità esclusiva di risparmio fiscale - Adesione a normativa condonistica - L. n. 197/2022 -Conseguenze. Fatti di causa 1. L’Amministrazione finanziaria notificava a Ciatti Paolo ed a Ciatti Antonio, già comproprietari del bene immobile, gli avvisi di accertamento n. T8V010602252/2010 e T8V010602292/2010, relativi all’anno 2005, ed aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata conseguita per effetto della cessione di un suolo sito in Monteroni d’Arbia (SI), da ritenersi, secondo l’Ente impositore, un terreno edificabile non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente.

2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, che accoglieva i loro ricorsi, ritenendo che “della lottizzazione si siano assunti oneri e rischi i sigg. Ciatti” (sent. CTR, p. I), ed in conseguenza annullava gli avvisi di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi a Ciatti Paolo ed a Ciatti Antonio, anche gli avvisi di accertamento n. T8V01T401325/2011 e T8V01T401328/2011, relativi all’anno 2006, ed aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata dipendente dalla cessione del medesimo suolo sito in Monteroni d’Arbia, da ritenersi terreno edificabile e non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente.

4. I contribuenti impugnavano questi ulteriori atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, che questa volta rigettava i ricorsi, ritenendo “del tutto evidente l’intento elusivo posto in atto in accordo con l’acquirente” (sent. CTR, p. I), ed in conseguenza confermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.

5. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi a Ciatti Paolo ed a Ciatti Antonio, anche gli avvisi di accertamento n. T8V01T401327/2012 e T8V010602323/2012, relativi all’anno 2007, e sempre aventi ad oggetto la plusvalenza non dichiarata dipendente dalla cessione del suolo sito in Monteroni d’Arbia, da ritenersi terreno edificabile e non lottizzato, essendosi poste le spese di lottizzazione a carico dell’acquirente.

6. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, che accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento.

7. Sia l’Amministrazione finanziaria sia i contribuenti spiegavano appello avverso le decisioni in cui erano rimasti soccombenti, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. La CTR riuniva i ricorsi ed accoglieva gli appelli dei contribuenti, rigettando le impugnazioni dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che gli atti impositivi rimanevano tutti annullati.

8. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resistono mediante controricorso i contribuenti, che hanno pure depositato memoria ed istanza di voler pronunziare l’estinzione del giudizio in conseguenza dell’accesso a normativa conconistica. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente Amministrazione finanziaria.

2. I contribuenti hanno infatti presentato all’Agenzia delle Entrate istanze di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ricevute il 29.9.2023 dall’Amministrazione finanziaria cui, con riferimento a Ciatti Antonio, sono stati attribuiti i numeri di protocollo 23092937242418452 (2005), 23092937244618535 (2006), 23092937250518614 (2007), nonché copia delle quietanze dei versamenti effettuati, in data 28/9/2023, in relazione a ciascun anno. Analoga documentazione è stata prodotta con riferimento a Ciatti Paolo. 2.1.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. 2.2.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio