Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35626/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 35626/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Vestina Recuperi S.R.L., had not responded to the court's proposal for judgment definition, triggering the automatic expiration of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the losing party's legal fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit deemed withdrawal procedural default legal fees allocation ripetibili dell'avvocato contratto di compensazione accollo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
470/2022 emessa dalla Comm.ne tributaria regionale dell’Abruzzo Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che occorre liquidare le spese a carico della parte soccombente.
art. 380-bis c.p
470/2022 emessa dalla Comm.ne tributaria regionale dell’Abruzzo Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che occorre liquidare le spese a carico della parte soccombente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 4923/2023 R.G. proposto da: VESTINA RECUPERI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. FAÀ DI BRUNO N.15, presso lo studio dell’avvocato DI PASQUA GIULIA (DPSGLI84A42H501B) rappresentata e difesa dall'avvocato TORINO RODRIGUEZ ERNESTO (TRNRST65S06G482S) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) avverso la sentenza n. 470/2022 emessa dalla Comm.ne tributaria regionale dell’Abruzzo Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che occorre liquidare le spese a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole il € 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, Così deciso in Roma,il 16/12/2023