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Decreto — n. 35603/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as taxpayer withdraws suit citing debt restructuring agreement with tax authority.

Numero d'incarto Decreto — n. 35603/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The taxpayer formally withdrew their appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding electricity excise duties. The withdrawal was based on an ongoing fiscal transaction and a court-approved debt restructuring agreement that included the renunciation of the current lawsuit. Consequently, the court ordered the immediate extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 52 comma 3 lett. B) d.lgs. n. 504/1995; Art. 163 c.p.c.: When a taxpayer withdraws a tax appeal due to a concluded fiscal transaction or debt restructuring agreement, the court must order the extinction of the proceedings and the mutual compensation of costs.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal fiscal transaction agreement debt restructuring extinction of proceedings mutual compensation of costs excise duty exemption renewable energy source esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 52 comma 3 lett. B) d.lgs. n. 504/1995
Art. 163 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5 - Ordinanzan. 31732
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 151 94 /20 21 R.G. proposto da FERS.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (già CONSORZIO FORTORE ENERGIA), inpersona del legale rappresenta nte p.t., rappresentata e difesa uni- tamentee disgiuntamente dall’Avv. Nicola Lucariello e dall’Avv. Marco Paganuzzi,con domicilio eletto presso lo studio de i difensori in Roma, viaDella Scrofa 5 7 ; –ricorrente – contro Oggetto: rinunciaricorso - estinzione AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ’Emilia Romagna,n.1343/7/2020 depositata il 23 novembre 20 20 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ’Emilia Ro- magna, veniva accolto l’appello proposto dall ’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provin- ciale di Bologna n. 726 /1/201 6 la quale aveva accolto i l ricors o della FERS.c.p.a., ora in liquidazione, già Consorzio Fortore Energia, annul- landol’avviso di pagamento accise energie elettrica 2009 per non aver assoggettatoad accisa l’energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese consorziate, applicando il regime di esen- zioneprevisto dall’art.52 comma 3 lett. B) TUA, pur non possedendo laqualifica di auto produttore, con conseguente evasione dell’accisa relativamenteal periodo di imposta. 2.La riforma della decisione di primo grado veniva motivata dalla CTR con l’aderenza all’orientamento della Corte di cassazione secondo il qualein tema di accisa sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduceenergia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti della potenzadisponibile superiore al limite di legge , beneficia dell’esenzione previstadall’art.52 comma 3 lett. B) d.lgs. n.504/1995, nella formula- zioneapplicabile ratione temporis successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n.26/2007 , limitatamente all’energia prodotta e consu- matain proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli con- sorziati. 3.Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a quattromotivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La contribuentedeposita da ultimo memoria in cui rinuncia al ricorso chie- dendol’estinzione del processo per intervenuta cessazione della ma- teria del contendere e l’Agenzia ha depositato successiva nota in cui aderiscealla rinuncia a spese compensate . Consideratoche: 4.Il contribuente, con nota di deposito anteriore all’adunanza ha reso notodi aver intrapreso procedura di transazione fiscale con l’Ammini- strazionefinanziaria, nonché l’omologazione da parte del Tribunale di Forlì dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’accordo della ri- nuncia,tra l’altro , al presente ricorso e ha deposit at o la documenta- zionea corredo della rinuncia. 5.L’Agenzia delle Entrate ha successivamente preso posizione con ul- teriorenota di deposito , accettando la rinuncia a spese compensate e, conseguentementela Corte , non può che dar corso alla richiesta dispo- nendoin tal senso l’estinzione e la compensazione delle spese . 6.Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato” (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanzan. 31732 de