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Ordinanza — n. 35601/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows correction of a material error omitting litigation cost deduction in a tax appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own prior judgment regarding the deduction of litigation costs. The appellant, representing a liquidated company, argued that the court failed to explicitly order the deduction of these costs despite their request in the original appeal. The court ruled that the correction procedure under the Civil Procedure Code was validly invoked and that the omission constituted a material error requiring amendment.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391 bis, 391 cod. proc. civ.; The court may correct material errors or calculation mistakes in its own judgments upon request, even if the opposing party does not defend, provided the procedural requirements for contradiction are met.

Parole chiave

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material error correction litigation costs deduction Cassazione correction Civil Procedure Code omission of ruling rettifica delle detrazioni rettifiche finanziarie procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 391 bis, comma 1 cod. proc. civ.
civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma1, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma1, cod.
Art. 35, comma 5 d.lgs. n. 149/2022
Art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2) d.l. n. 168/2016
dall’art. 1 bis, comma 1, lett.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5397 /20 2 2 R.G. proposto da D.G.B.S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. Walter Esposito, con domicilio elettopresso lo studio dell’Avv. Ernesto Pitorri, sito in Roma p.zza dellaCancelleria n.85 ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; Oggetto:Correzione erroremateriale - di- strazionespese lite –intimata – percorrezione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 30275 /2 1 pronunciata l’8 luglio 202 1 e depositata il 27ottobre 202 1 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 30275/21 questa Corte di Cassazione, Sezione Se- sta,sottosezione Tributaria, ha rigettato il ricorso proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria regio- naledella Campania n. 717 / 1 /20 20 . Per l’effetto, l’Agenzia ricorrente è statacondannata alla refusione di quelle di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre Spese generali 15% e accessori ( Iva e Cpa).

2. L’Avv. Walter Esposito , che ha rappresentato unitamente all’Avv. AntonioRocco Briganti la società D.G.B. S.r.l. in liquidazione avanti alla Corte,vincitrice nel giudizio di legittimità , ha depositato un ricorso con cuiha domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale, consistentenella mancata pronuncia della distrazione delle spese pro- cessualiin suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità . Il ricorsoè stato notificato alla contropart e , che non ha svolto difese . Ritenutoche: 3.Il Collegio osserva che in calce al contro ricorso in Cassazione data to 29luglio 20 19 e poi anche nella memoria illustrativa il difensore ha specificato, per quanto qui interessa la richiesta di « condanna alle spesedi lite direttamente in favore del procuratore che si dichiara an- tistatario». 4.Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ.). 5.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica- zioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul- timodal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novellache ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche alpresente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma peril quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca- mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma5 del d.lgs. n.149/2022. 6.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016,convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre- zione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’ufficio dallaCorte». 7.Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la con- tropartenell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato un ricorsoper correzione di errore materiale ― e dunque non si tratta di unasemplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere uffi- ciosodella Corte di correggere l’errore stesso ―, l’adempimento risulta ritualmenteeseguito e devono quindi osservarsi le disposizioni di cui agliartt. 365 ss. cod. proc. civ..

8. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione,pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definitogiudizio di legittimità, in calce al ricorso in Cassazione datato 29luglio 2019 e poi anche nella memoria illustrativa .

P.Q.M.

LaCorte: disponeche n el dispositivo della propria ordinanza n. 30275 /2 1 , dopo leparole « e accessori di legge » sia da intendere aggiunta la locuzione «condistrazione in favore del difensore de