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Ordinanza Interlocutoria — n. 35597/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court defers partial IRES refund appeal due to internal conflict on interest calculation timing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35597/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal regarding a partial IRES refund claim for €7.78 million, deferring the public hearing to March 2024. The taxpayer argued for a refund of IRES corresponding to IRAP on interest costs, while the tax authority contested the calculation period. The court identified a potential internal conflict concerning the timing of interest computation, necessitating a public session to resolve the issue before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185; Art. 44-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: When an internal conflict arises regarding the computation period of interest for tax refunds, the court must defer the decision to a public hearing to resolve the legal uncertainty.

Parole chiave

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partial IRES refund IRAP interest deduction internal legal conflict interest computation timing tax authority appeal suspension of proceedings public hearing requirement ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185
Fracanzani; RILEVATO La società contribuent e impugnava il parziale diniego dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale Piemonte – in relazione all’istanza di rimborso presentata in data 17.12.2009 e relativa al credito IRES anno 2006 e rispettivi interessi (art. 6, d.l.
Art. 44-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Gli interessi erano stati liquidati in applicazione del disposto di cui all’art. 44-bis del d.P.R.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1802/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, con l’elezione di domicilio in Roma presso lo studio Gatti, in via Paisiello n. 6; -controricorrente - Oggetto: Rimb. parziale IRES- Cred.

Imp. 2006 15b– 1802 - 2020 – 14/12/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Piemonten. 679/03/2019 pronunciata l’ 08 aprile 2019 e depositata il 2 9 maggio2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 dicembre 2023 dal Cons.Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuent e impugnava il parziale diniego dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale Piemonte – in relazione all’istanza di rimborso presentata in data 17.12.2009 e relativa al credito IRES anno 2006 e rispettivi interessi (art. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185; importo complessivo €7.781.408,00), presentata in proprio e in qualità di incorporante della società Sanpaolo IMI S.p.A.

La normativa aveva introdotto la parziale deduzione, dal relativo imponibile IRES, dell’IRAP gravante sul costo del lavoro e sugli oneri per interessi passivi, fino ad un massimo forfettario del 10% dell’anno di competenza. Il Centro Operativo di Venezia rimborsava, in data 15.12.2015, una prima tranche pari ad €6.892.785,00 in linea capitale e €852.982,14 a titolo d’interessi; in data 29.05.2017, una seconda parte pari ad €417.038,00 a titolo di capitale oltre €64.119,59 a titolo d’interessi. Gli interessi erano stati liquidati in applicazione del disposto di cui all’art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l. n. 185 del 2008; tuttavia, l’art. 6 della medesima normativa legittimava i contribuenti alla richiesta di rimborso della quota di imposte sui redditi corrispondente alla quota Irap riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero spese per il personale dipendente e assimilato anche per i periodi d’imposta antecedenti al 2008.

La CTP di Torino accoglieva le ragioni de lla contribuent e , compensando le spese. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure. Insorge l’Ufficioaffidandosi ad un unico mezz o di ricorso. 15b– 1802 - 2020 – 14/12/2023 MMF La società contribuente si è costituita con controricorso. In prossimità dell’adunanza sia la parte privata che la parte pubblica hannodepositato memorie a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con ordinanza interlocutoria n. 30441/2023 depositata il 2 novembre 2023, questa Corte ha rilevato un possibile contrasto interno alla sezione sul momento di computo degli interessi, tema centrale nella controversia qui in oggetto, demandando alla trattazione in pubblica udienza controversia simile alla presente.

L’udienzapubblica è stata fissata per il giorno 20 marzo 2024, donde la trattazione del presente affare dev’essere differita ad una data successiva alla predetta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo , in data su