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Decreto — n. 35574/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35574/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35574/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16142/2015 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro ANZALDI LUIGI, CREMONINI FRANCO, CUOGHI DANIELA, DI MARZO ANTONIO LUIGI, GASPERINI CARLA ANDREINA, POLLIO CRESCENZIO, RUSSO ANDREA, RUSSO PIETRO, VESPUCCI FRANCESCA, TORTAROLO FRANCO VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE, 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F), IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.3990/2014 depositata il 16/12/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35574/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro ANZALDI LUIGI, CREMONINI FRANCO, CUOGHI DANIELA, DI MARZO ANTONIO LUIGI, GASPERINI CARLA ANDREINA, POLLIO CRESCENZIO, RUSSO ANDREA, RUSSO PIETRO, VESPUCCI FRANCESCA, TORTAROLO FRANCO VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE, 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F), IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.3990/2014 depositata il 16/12/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ricorso del personale controversie di lavoro lavoratori anziani diritti di previdenza professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato interessenza dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; considerato che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16142/2015 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro ANZALDI LUIGI, CREMONINI FRANCO, CUOGHI DANIELA, DI MARZO ANTONIO LUIGI, GASPERINI CARLA ANDREINA, POLLIO CRESCENZIO, RUSSO ANDREA, RUSSO PIETRO, VESPUCCI FRANCESCA, TORTAROLO FRANCO VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE, 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F), IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.3990/2014 depositata il 16/12/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; considerato che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese. Così deciso in Roma, i