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Decreto — n. 35572/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; plaintiff voluntarily abandoned the case against the tax agency.

Numero d'incarto Decreto — n. 35572/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but noted the plaintiff's voluntary withdrawal of the case. The plaintiff, represented by the Italian Revenue Agency, had previously filed a recourse against a regional tax commission decision involving defendants Paola Morace and Silvana Turra'. The court ruled that the litigation was extinguished due to the plaintiff's explicit renunciation of the appeal, ordering them to pay the associated procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings of legitimacy, and the appellant is liable for the procedural expenses incurred.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings procedural costs tax administration Cassation appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 3227/2022proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PAOLA MORACE e SILVANA TURRA’, rappresentatee difese dall’avv. Sandro Cretella; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Calabria, n. 2298/2/2021, depositata il 24giugno 20 21. visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/12/2023 Il P